Risarcimento per ritardo: danno emergente documentato e lucro cessante verosimile (Cons. Stato n. 9222 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, il danno emergente consiste nella diminuzione patrimoniale causata dall’altrui fatto ingiusto e, sul piano processuale, è verificabile attraverso prove dirette idonee a dimostrare l’onere pecuniario effettivamente sostenuto. Il lucro cessante, in quanto mancato incremento patrimoniale riferito a un evento futuro, non può essere dimostrato in via diretta, ma richiede che le prove raggiungano un adeguato livello di verosimiglianza, sulla cui base ritenere più probabile che non l’incremento atteso. Non ogni aspettativa di guadagno è risarcibile, ma solo quelle che si sarebbero ragionevolmente concretizzate. L’art. 2697, comma 1, cod. civ. pone a carico del danneggiato l’onere di corroborare sul piano probatorio le allegazioni poste a fondamento della domanda.

Il Fatto

La società appellante agiva per il risarcimento dei danni derivanti dall’operato della Prefettura sulla propria istanza, risalente al 2009, di rilascio della licenza per l’esercizio di istituto di vigilanza nel territorio provinciale, in estensione di quella già posseduta per altra provincia, e sull’istanza relativa all’attività di guardia particolare giurata e al connesso porto d’armi, presentata nel luglio 2011.

Dopo aver ottenuto, con sentenza del TAR Lombardia n. 1458/2012, l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione sulla seconda istanza, la società chiedeva il ristoro dei danni conseguenti, consistenti nei costi sostenuti per mantenere operativa la sede e nei mancati guadagni. Il TAR accoglieva in parte la domanda, riconoscendo i soli oneri economici documentati per reperire e allestire la sede operativa e respingendo per difetto di prova le pretese da lucro cessante. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando l’art. 1223 cod. civ., conferma i criteri adottati dal primo giudice ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. e li ritiene incensurabili sotto entrambi i profili di danno dedotti.

Quanto al danno emergente, la richiesta di comprova documentale delle spese di allestimento della nuova sede è giudicata logica e coerente con la natura della voce: essa consiste in una diminuzione patrimoniale storicamente verificabile mediante prove dirette dell’esborso. Il criterio incentrato sull’effettivo pagamento e sull’inerenza al servizio di vigilanza nel territorio provinciale risponde dunque a una prova parziale, enucleando una selezione ragionevole tra le varie spese prodotte.

Quanto al lucro cessante, la Corte ne ribadisce la diversa struttura: esso attiene a un evento futuro e non è dimostrabile in termini di certezza, ma richiede un livello di verosimiglianza idoneo a fondare il giudizio di probabilità dell’incremento patrimoniale impedito. Il primo giudice ha correttamente rilevato che la società aveva dedotto l’esistenza di un portafoglio di contratti già sottoscritti nel corso del 2011, ma non aveva prodotto i contratti stessi, limitandosi a un mero elenco di nominativi contenuto in una nota di sollecito all’amministrazione.

La Corte evidenzia la contraddizione interna alle allegazioni difensive: la società affermava di avere sottoscritto contratti da cui avrebbe ricavato i profitti di cui chiedeva il ristoro, ma non era stata in grado di produrre la documentazione contrattuale atta a dimostrare in termini di ragionevole probabilità il pregiudizio. La consulenza tecnica di parte richiamata dall’appellante è qualificata come mezzo di valutazione di prove ritualmente prodotte, non come fonte autonoma idonea ad assolvere l’onere probatorio del danneggiato.

Il Collegio precisa infine che gli ulteriori costi lamentati potranno essere comprovati in sede di esecuzione della condanna emessa in primo grado. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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