Contraddittorietà della motivazione: nullità della sentenza per mancata verifica delle ragioni di urgenza ex art. 12 l. 212/2000 (Cass. civ. Sez. 5 n. 12408 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’error in procedendo che determina la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si configura anche quando la motivazione, benché graficamente esistente, risulti apparente, contraddittoria o perplessa, per l’irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili che rende incomprensibile la ratio decidendi. La contraddittorietà è rilevante quando il contrasto logico sia invincibile e non consenta di individuare l’effettiva ragione della decisione, come nel caso in cui il giudice di merito, nell’esaminare la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, escluda e al contempo affermi l’imputabilità del ritardo all’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica sui conti correnti, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente, professionista, per l’anno di imposta 2008. L’ufficio, dopo l’annullamento parziale in autotutela della parte relativa ai prelevamenti, aveva recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati e operazioni imponibili ai fini IVA.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo la nullità dell’avviso per l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, non giustificata da ragioni di urgenza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che propone quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per essere la sentenza impugnata motivata in modo illogico e intrinsecamente contraddittorio. La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento per cui la nullità della sentenza per mancanza di motivazione è configurabile anche in presenza di una motivazione apparente, contraddittoria o perplessa, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato, da un lato, che non può ritenersi che l’amministrazione non risponda del ritardo con cui le è stato trasmesso il processo verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza, e, dall’altro, che l’ufficio si è tempestivamente attivato e non è imputabile a sua negligenza la violazione del termine, attesa la complessità delle indagini e il comportamento poco collaborativo del contribuente. Secondo la Corte, tali affermazioni sono logicamente inconciliabili e rendono impossibile comprendere se la violazione del termine dilatorio sia stata ritenuta giustificata dall’urgenza, non imputabile all’amministrazione.
La contraddittorietà della motivazione è, quindi, invincibile e determina la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e l’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito nell’accoglimento del primo. Il ricorso è accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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