Notifica della cartella al solo curatore e prescrizione del credito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26313 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ente impositore o l’agente della riscossione che notifichi la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis. La notifica al curatore è inidonea a interrompere la prescrizione del credito tributario verso il fallito. Il fallito, ricevuta la notificazione di un atto successivo che abbia nella cartella il proprio presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, facendo valere l’eccezione di prescrizione. L’interruzione del termine prescrizionale presuppone, infatti, che il debitore sia posto in condizione di conoscere l’atto interruttivo.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’atto di compensazione con cui l’agente della riscossione, a fronte di un credito derivante da una liquidazione dell’Inps, proponeva la compensazione con un maggior debito fiscale risultante da due cartelle di pagamento. Eccepiva di non aver mai ricevuto le cartelle, oltre a difetto di motivazione, decadenza e prescrizione, e chiedeva l’accertamento del diritto al rimborso.
La C.T.P. respingeva il ricorso, ritenendo le cartelle regolarmente notificate e non impugnate. La C.T.R. del Friuli Venezia Giulia accoglieva l’appello, rilevando che, per ammissione della stessa agente, le cartelle erano state notificate negli anni 2000 e 2001 al solo curatore fallimentare, quando la contribuente era già stata dichiarata fallita: i crediti erano pertanto prescritti. Le Agenzie ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Le ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2945 e 2943 cod. civ. e dell’art. 94 legge fallimentare, sostenendo che l’istanza di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nel 2011, anche verso il condebitore solidale e, a fortiori, verso il fallito. Il termine decennale avrebbe quindi ricominciato a decorrere dal 2011 ed era stato interrotto con la notifica dell’atto impugnato nel 2014.
La Corte reputa il motivo infondato. Richiamando il proprio orientamento, da ultimo Cass. n. 10760/2024 e i precedenti ivi citati, afferma che l’ente il quale decida discrezionalmente di notificare la cartella al solo curatore fallimentare non può poi invocare quella notificazione contro il fallito tornato in bonis.
Il fallito, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che nella cartella trova il proprio presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti.
Nel caso concreto è incontroverso che né l’ente impositore né l’agente della riscossione hanno dedotto e dimostrato che la contribuente fosse venuta a conoscenza delle cartelle notificate al curatore prima della notifica della proposta di compensazione. La contribuente era dunque legittimata a opporre l’eccezione di prescrizione, correttamente accolta dal giudice del gravame.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna in solido delle ricorrenti alle spese del grado, liquidate in euro 5.600,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando le parti processuali soccombenti amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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