Imposta unica sulle scommesse e solidarietà del centro di trasmissione dati (Cass. civ. Sez. 5 n. 9882 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, con obbligazione solidale del gestore estero. La natura non illecita dell’attività, riconosciuta dalla giurisprudenza penale, non sottrae il bookmaker dal presupposto impositivo, che si realizza con la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta del gioco svolta in Italia. L’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, che determina la base imponibile in via presuntiva nella misura del triplo della media provinciale per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, non ha natura sanzionatoria e non viola i principi di capacità contributiva e di non discriminazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativo all’anno 2015, a carico di una società di scommesse maltese operante in Italia senza concessione e del titolare di un Centro di Trasmissione Dati che esercitava per conto del bookmaker. I contribuenti impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso, con conferma in appello da parte della Corte di Giustizia di II grado della Campania.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i motivi concernenti la soggettività passiva e i presupposti dell’imposta, richiamando il proprio consolidato orientamento formatosi a partire dalla sentenza n. 8757 del 2021. Il presupposto dell’imposizione si realizza con l’attività di organizzazione del gioco e raccolta delle scommesse svolta in Italia, a nulla rilevando la conclusione del contratto all’estero. La giurisprudenza penale che ha escluso la configurabilità del reato per gli operatori illegittimamente esclusi dalle gare non incide sulla debenza del tributo: l’assenza di illiceità penale non esclude il presupposto impositivo, ma anzi lo conferma ai sensi della norma di interpretazione autentica del 2010.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento. Lo stesso giudice unionale ha avallato la legittimità del sistema concessorio quale meccanismo di controllo degli operatori del settore, coerente con gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione dell’evasione.
Con riguardo al criterio di determinazione della base imponibile, la Corte ha precisato che la previsione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014 integra una modalità di accertamento induttivo su base presuntiva, priva di finalità afflittiva, giustificata dall’impossibilità di ricostruire la raccolta degli operatori non autorizzati per il mancato collegamento al totalizzatore nazionale. Resta fermo l’onere del contribuente di fornire la prova contraria circa l’effettivo ammontare delle giocate. La questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata manifestamente infondata.
Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, atteso che i ricorrenti non avevano riportato gli atti processuali necessari per consentire il controllo di legittimità né precisato le singole voci di spesa contestate. Essendo il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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