L’unitarietà dell’incarico professionale rileva ai fini della disciplina OPC (Cass. civ. Sez. 2 n. 6630 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della rilevanza di un’operazione con parte correlata, anche di minor rilevanza, deve essere compiuta valorizzando la sostanza del rapporto e non la sua mera forma, sicché una pluralità di incarichi formalmente distinti ma riconducibili ad un disegno unitario o funzionalmente connessi alla medesima operazione non può eludere i presidi procedurali imposti dal Regolamento Consob n. 17221/2010. Il valore dell’operazione è determinato dall’intero corrispettivo lordo, comprensivo di imposte, contributi e spese. I sindaci sono responsabili a titolo omissivo per la mancata vigilanza sul rispetto di tali presidi, senza che rilevi l’eventuale assenza di sanzioni per gli amministratori.
Il Fatto
La Consob aveva irrogato una sanzione pecuniaria ai membri del collegio sindacale di una società quotata per la violazione dell’art. 149, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), in relazione all’omessa vigilanza sui presidi procedurali previsti per le operazioni con parti correlate. L’operazione contestata riguardava l’affidamento di un incarico di consulenza legale ad uno studio professionale, il cui socio fondatore era anche consigliere di amministrazione della società, per un compenso complessivo superiore alla soglia di esiguità prevista dalla disciplina OPC.
L’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione è stata respinta dalla Corte d’Appello, che ha confermato l’unicità dell’incarico professionale e la sua riconducibilità ad un’operazione unitaria di ristrutturazione aziendale. I sindaci hanno proposto ricorso per cassazione, articolando undici motivi di impugnazione e chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione della natura punitiva delle sanzioni Consob.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando analiticamente i motivi proposti. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla tardiva verbalizzazione delle riunioni Consob, in quanto il giudizio di opposizione investe il rapporto sanzionatorio e non la validità degli atti del procedimento amministrativo, non ravvisandosi alcuna lesione concreta dei diritti di difesa.
Con riferimento alla questione centrale dell’unitarietà dell’incarico, la Corte ha affermato che, per le operazioni di minor rilevanza, non può adottarsi un criterio di calcolo differente da quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza. Deve, quindi, aversi riguardo alla sostanza del rapporto, che può articolarsi in una pluralità di incarichi riconducibili ad unità quando connessi o funzionali alla medesima operazione, al fine di evitare elusioni attraverso un frazionamento solo formale di un incarico sostanzialmente unitario.
Quanto al sindacato esercitabile in sede di legittimità sull’uso delle presunzioni semplici, la Corte ha richiamato il principio per cui il controllo è limitato alla plausibilità del percorso logico-giuridico che lega i fatti noti a quelli ignoti, senza possibilità di rivalutare il merito. Gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, quali la finalizzazione delle attività, la tempistica delle operazioni e le risultanze documentali, sono stati ritenuti convergenti e univoci.
La Corte ha, inoltre, escluso la natura punitiva delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ai sensi degli artt. 190 e ss. TUF, nella versione applicabile ratione temporis, non essendo equiparabili, per tipologia e severità, a quelle previste per l’abuso di mercato (art. 187-ter TUF). Ha, pertanto, escluso l’applicazione retroattiva della lex mitior di cui al d.lgs. n. 72/2015, evidenziando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2019, abbia circoscritto il principio di retroattività ai soli illeciti aventi natura e funzione punitiva.
Da ultimo, in relazione alla nozione di parte correlata, la Corte ha confermato che l’importo dell’operazione deve essere considerato per l’intero corrispettivo, e non solo per la quota di partecipazione del soggetto correlato nello studio professionale, essendo emersa con chiarezza la riferibilità dell’incarico allo studio e non al singolo professionista. Il ricorso è stato, quindi, respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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