L’omessa pronuncia in appello va dedotta con l’error in procedendo e richiede la specifica indicazione degli atti (Cass. civ. Sez. 1 n. 19921 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in sede di legittimità deve essere sorretta dall’autosufficienza del ricorso. La parte ricorrente è tenuta a indicare specificamente l’atto difensivo o il verbale di udienza in cui la domanda o l’eccezione fu proposta, riportandone i contenuti essenziali nei loro esatti termini. La mancata indicazione puntuale, essendo il vizio di omessa pronuncia un error in procedendo che non è rilevabile d’ufficio, determina l’inammissibilità del motivo, non potendo la Corte di cassazione procedere ad autonoma ricerca negli atti processuali.

Il Fatto

La controversia riguardava la restituzione di un deposito cauzionale versato da una società per un’occupazione di area demaniale portuale. Il Tribunale di Palermo aveva accolto parzialmente la domanda restitutoria nei confronti delle Amministrazioni. La società proponeva appello per ottenere anche la rivalutazione e gli interessi nella misura di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. per la pendenza di lite.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma parziale, condannava alla restituzione della cauzione soltanto gli Assessorati regionali, senza pronunciarsi sulla domanda relativa agli interessi maggiorati. La società proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi proposti dalla società ricorrente. Con il primo si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia dei giudici di merito sulla domanda relativa agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.. Con il secondo si contestava la violazione della stessa norma nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi maggiorati in via automatica.

La Corte ha preliminarmente rilevato che, rispetto al Ministero controricorrente, le statuizioni della sentenza d’appello non erano state impugnate e, pertanto, era intervenuta la formazione del giudicato.

Nel resto, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità. Il vizio di omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di merito che deve essere fatto valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo.

La sua deduzione in sede di legittimità postula, da un lato, che la domanda o l’eccezione sia stata formulata in modo autonomamente apprezzabile e inequivoco, e, dall’altro, che sia stata puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta. Tale onere è necessario per consentire al giudice di legittimità la verifica della ritualità, tempestività e decisività delle questioni, non essendo il giudice di cassazione legittimato a procedere ad autonoma ricerca.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per l’incompatibile raccordo con il primo, essendo fondato sulla premessa di un accoglimento della censura di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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