Opzione put tra soci e meritevolezza ex art. 1322 c.c.: la Cassazione precisa i limiti del rilievo officioso e la funzione di garanzia (Cass. civ. Sez. 1 n. 18272 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati allegati dalle parti e acquisiti al giudizio di merito, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove. Il giudice può quindi dichiarare la nullità per una causa diversa da quella dedotta, purché basata sui medesimi fatti storici. È lecito e meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. l’accordo tra soci con il quale uno di essi si obblighi a manlevare l’altro dalle conseguenze negative del conferimento, attribuendogli un’opzione put a prezzo predeterminato: la causa concreta è mista, associativa e di finanziamento, e la funzione di garanzia prescinde dall’entità della partecipazione del garante, non integrando un’esclusione dalle perdite di tipo strutturale, assoluto e costante, tanto più se il garantito conserva una partecipazione più ampia di quella che può retrocedere. La valutazione di meritevolezza va effettuata ex ante.

Il Fatto

Una società, azionista di una holding, aveva sottoscritto una proposta irrevocabile d’acquisto di un pacchetto di azioni della stessa holding, con opzione put a favore di un’altra società, divenuta socia in seguito a un’operazione di cessione del controllo. A seguito del dissesto della holding e della sua dichiarazione di fallimento, la società beneficiaria dell’opzione accettava la proposta. L’azione giudiziaria mirava ad accertare l’invalidità o l’inefficacia della proposta irrevocabile, mentre la controparte chiedeva l’accertamento del perfezionamento del contratto e il pagamento del prezzo. Il Tribunale aveva respinto le domande attoree e accolto la domanda riconvenzionale, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, aveva dichiarato la nullità della proposta irrevocabile per assenza di una causa concreta meritevole di tutela.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la decisione della Corte d’Appello per aver dichiarato la nullità sulla base di una causa non dedotta dalle parti, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il motivo è stato ritenuto infondato: la nullità contrattuale è un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’unico limite è che la statuizione sul diverso motivo di nullità si basi sui medesimi fatti storici allegati dalle parti e ritualmente acquisiti al giudizio, senza necessità di nuove prove. Nel caso di specie, la ricostruzione della causa concreta si è fondata sugli stessi fatti già dedotti, come il contenuto della proposta e le vicende societarie, né risulta violato il contraddittorio, trattandosi di una questione di diritto.

Con il secondo motivo, accolto dalla Corte, il ricorrente ha censurato l’esclusione della meritevolezza della causa. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, affermando che l’accordo parasociale con cui un socio si obbliga a manlevare l’altro mediante l’attribuzione di un’opzione put a prezzo predeterminato è lecito e meritevole di tutela. La causa concreta è mista, associativa e di finanziamento: il socio originario ottiene un finanziamento a condizioni migliori di quelle di mercato, assumendo in contropartita un obbligo di garanzia

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1322 c.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 1322 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *