La mancata liquidazione delle spese nel regolamento di competenza non è errore materiale correggibile se le spese sono devolute al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 5719 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di competenza, individuato il giudice di merito competente, ogni ulteriore questione, ivi incluse le spese processuali, è devoluta al giudice dichiarato competente, ove la Cassazione non vi abbia provveduto. La mancata liquidazione delle spese nel dispositivo non integra un errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., qualora dalla motivazione risulti che la regolamentazione delle spese sia stata rimessa al giudice del merito.
Il Fatto
Un contribuente proponeva ricorso per correzione di errore materiale avverso un’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato un ricorso per regolamento di competenza proposto nei suoi confronti, omettendo di liquidare le spese di lite.
Il ricorrente deduceva che la mancata liquidazione delle spese, pur a lui favorevoli in qualità di parte vittoriosa, costituisse una mera svista, desumibile dalla motivazione del provvedimento, nella quale la Corte aveva affermato che il regime delle spese sarebbe stato regolato in sede di decisione della causa. La parte intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo che la mancata liquidazione delle spese potesse configurarsi come errore materiale correggibile. L’espressione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui «il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa», non implica l’affermazione della soccombenza, ma va interpretata nel senso che le spese dovessero essere liquidate dal giudice di merito dichiarato competente.||DSML||
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, individuato il giudice di merito competente in sede di regolamento di competenza, ogni ulteriore questione — compresa quella sulle spese processuali — è devoluta al giudice dichiarato competente, qualora la Cassazione non abbia provveduto al riguardo, citando Cass. n. 31010/2025 e Cass. n. 2619/1962.
Nel caso di specie, la Corte aveva rigettato il ricorso per regolamento facoltativo di competenza, indicando il Tribunale di Napoli quale giudice competente, al quale è pertanto demandata anche la decisione sulle spese del giudizio. La conseguenza è il rigetto del ricorso per correzione dell’errore materiale.
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Nota della Redazione
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