Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 795 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto e integrale pagamento delle somme dovute. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del Lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore di euro 1.214,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31.8.1999.
Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza allegare la prova dell’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente.
È stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Il ricorso è pertanto fondato.
Il punto centrale attiene all’onere probatorio. L’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del contenzioso, né del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire anche per il futuro. Ne consegue l’obbligo del Ministero di corrispondere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, le somme indicate nel titolo, dedotti gli importi eventualmente versati.
Il Collegio ha precisato i limiti del proprio accertamento: i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili, tra cui il d.lgs. n. 231/2002. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori di legge maturati in seguito, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento, secondo il richiamo a T.A.R. Calabria – Reggio, 22 marzo 2016, n. 290.
In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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