Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4476 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione inadempiente. Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta, il quale provvede anche in caso di esaurimento dei fondi di bilancio o di carenza di disponibilità di cassa. La astreinte, liquidata secondo i criteri di non manifesta iniquità, assolve funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2020/2021, condannando il Ministero all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese.
Espone la ricorrente che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Il titolo è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che abilita l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Verifica quindi il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Ritiene inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, il commissario pone in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Egli deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo del 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019, soffermandosi sulla necessità di una soglia limite che preservi la funzione compulsoria della misura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.