Demansionamento nel pubblico impiego: inammissibile il ricorso che non censura la doppia ratio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8454 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione è legittima solo se le mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, se ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e se lo svolgimento di tali mansioni avvenga in via marginale ed accessoria o per periodi di tempo contenuti, ferma la prevalenza delle attività qualificanti l’inquadramento. Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola, sul piano qualitativo, il diritto alla professionalità, anche se sia rispettato il parametro della prevalenza. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale abbia escluso sia la sussistenza del demansionamento, sia la prova del danno non patrimoniale per la sua deduzione generica.
Il Fatto
Quattro infermieri, inquadrati nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, adibiti presso le unità operative di Cardiologia/UTIC e Rianimazione di un presidio ospedaliero, agivano in giudizio nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale, deducendo di essere stati adibiti, a partire dal 2009 e in maniera costante, a mansioni proprie dei profili di operatore socio-sanitario e di operatore tecnico dell’assistenza, appartenenti a livelli inferiori, a causa dell’insufficienza numerica di tale personale, che copriva solo i turni mattutini. I lavoratori chiedevano l’accertamento del demansionamento, l’ordine di adibizione alle mansioni proprie dell’inquadramento e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione, escludendo la sussistenza del lamentato demansionamento. Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Azienda resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2087 c.c., censuravano la sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il demansionamento in ragione del carattere “collaterale” delle mansioni e della prevalenza di quelle proprie, invocando l’orientamento di recente affermato da Cass. n. 12128/2025 e Cass. n. 87/2026 in fattispecie analoga.
La Corte di cassazione rileva che il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio: da un lato ha escluso l’illegittimità del demansionamento, dall’altro ha ritenuto comunque non risarcibile il danno non patrimoniale, essendo rimasto privo di allegazione e prova, per la genericità delle deduzioni e per l’esito dell’istruttoria, con conseguente mancato riscontro di un pregiudizio alla dignità professionale e all’immagine dei lavoratori.
I ricorrenti, pur richiamando il requisito della non marginalità dell’adibizione, non formulano alcuna censura specifica avverso il capo della decisione relativo alla prova del danno, limitandosi a considerazioni generiche sulla sua risarcibilità. Tale omissione, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, determina l’inammissibilità del ricorso, rendendo irrilevante l’esame delle censure rivolte all’ulteriore ratio, che non sarebbero comunque idonee a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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