Riparazione ingiusta detenzione e riqualificazione dell’istanza tra ingiustizia formale e sostanziale (Cass. pen. Sez. 4 n. 19631 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., il giudice ha il potere-dovere di riqualificare giuridicamente l’istanza, attribuendo alla domanda un nomen juris diverso da quello indicato dalla parte, a condizione che non muti la causa petendi e che il controinteressato sia posto in grado di interloquire. Il giudice della riparazione valuta in piena autonomia se le condotte del richiedente, anche in concorso con l’errore dell’autorità procedente, abbiano costituito il presupposto della detenzione, senza essere vincolato dagli esiti del giudizio di cognizione, ma non può ignorare gli accertamenti storici in esso compiuti. La sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto non esclude, di per sé, la sussistenza di una colpa grave ostativa all’indennizzo, ove emergano comportamenti, anche extraprocessuali, caratterizzati da grave leggerezza o macroscopica trascuratezza, idonei a ingenerare la falsa apparenza di una responsabilità penale.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a fermo e successivamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, era stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. L’interessato aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione, prospettando sia l’ipotesi dell’ingiustizia formale, fondata sull’annullamento con rinvio, ad opera della Corte di cassazione, dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura, sia quella dell’ingiustizia sostanziale.
La Corte di appello aveva riqualificato l’istanza, ritenendo integrata esclusivamente l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen., e l’aveva respinta per la sussistenza di una condotta gravemente colposa del richiedente, desumibile dal contenuto di conversazioni captate. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. e contestando la sussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio, già affermato da Sez. 4, n. 2079 del 2026 e da Sez. 4, n. 41215 del 2024, secondo cui il giudice può qualificare giuridicamente l’azione attribuendo alla domanda un nomen juris diverso, purché non sostituisca la domanda proposta, modificandone i fatti costitutivi. Nel caso di specie, il ricorrente aveva formalmente avanzato istanza sotto entrambi i profili, ma non aveva prospettato i presupposti dell’ingiustizia formale, poiché l’annullamento della misura aveva riguardato esclusivamente il profilo delle esigenze cautelari, senza che si fosse formato un giudicato sulla insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio del giudice della riparazione si pone su un piano diverso rispetto a quello del giudice penale, essendo finalizzato ad accertare, con valutazione ex ante e in piena autonomia, se le condotte del richiedente abbiano ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale. La sentenza di assoluzione non può essere ignorata, ma non preclude la valutazione di comportamenti, anche extraprocessuali, che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il contenuto di conversazioni dalle quali emergeva la discussione su un acquisto illecito e la disponibilità a reagire con violenza a un controllo di polizia. Tali circostanze, non escluse dal giudice dell’assoluzione né dalla sentenza di annullamento, erano state considerate idonee a integrare una condotta gravemente colposa, causalmente rilevante rispetto all’adozione della misura, per la loro forte ambiguità e per la loro idoneità a far sospettare il coinvolgimento nel reato.
La Corte ha infine rilevato la confusione di piani nella prospettazione del ricorrente, laddove questi deduceva che l’ignota natura dell’illecito oggetto della compravendita avrebbe dovuto escludere l’emissione del titolo custodiale: solo un giudicato cautelare favorevole avrebbe potuto fondare tale conclusione, evenienza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione