Sei scatti stipendiali ai Carabinieri e legittimazione passiva dell’INPS (TAR Marche n. 849 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990 spetta, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche al personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, e dunque all’Arma dei Carabinieri. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio né assistito da sanzione di decadenza, e l’ambiguità della disposizione impedisce di trarre dal suo superamento conseguenze preclusive. Il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e l’INPS non può invocare la prescrizione senza assolvere l’onere probatorio, non essendo essa rilevabile d’ufficio. Nei giudizi sull’indennità di buonuscita l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Ente previdenziale, restando estranea l’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessa dal servizio per dimissioni volontarie dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentasei anni di servizio utile. Chiede il riconoscimento del diritto ai sei scatti stipendiali, con incidenza sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione.

L’amministrazione e l’INPS negano il beneficio con atti impliciti ed espliciti di rigetto. Il ricorrente propone ricorso davanti al TAR Marche, competente per la residenza in regione alla data di proposizione. Si costituiscono il Ministero della Difesa e l’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. L’eccezione è condivisa: l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale. La partecipazione di altre amministrazioni al procedimento prodromico non incide sulla legittimazione a resistere in giudizio, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 22.08.2024 n. 992, 993 e 995; TAR Lazio, Roma, Sez. V, 22.04.2024 n. 7902).

Quanto all’eccezione di decadenza, l’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non qualifica il termine come perentorio e non ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo anagrafico e previdenziale, non agli oneri procedimentali. L’ambiguità della norma, del resto, non consente di far discendere conseguenze decadenziali dal mancato rispetto del termine (Cons. Stato, Sez. II, 23.03.2023 n. 2984; Sez. III, 22.02.2019 n. 1231).

L’eccezione di prescrizione è parimenti infondata. La decorrenza del termine va fissata alla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avendo il pagamento rateale efficacia interruttiva (Cons. Stato, Sez. II, 26.04.2024 n. 3807). L’INPS non ha prodotto alcun conteggio distinto per ciascun ricorrente, omettendo l’onere probatorio e non essendo la prescrizione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. IV, 08.02.2016 n. 488).

Nel merito, il diniego si fondava sull’assunto che il comma 1 dell’art. 6-bis riguardi solo il personale della Polizia di Stato, con esclusione implicita dei dipendenti di altre amministrazioni. La censura è accolta: la lettura combinata delle disposizioni convince che il beneficio si estende alle forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri (Cons. Stato, Sez. II, 17.04.2024 n. 3492; id. 11.04.2024 n. 3317; TAR Lazio, Roma, Sez. V, 09.08.2024 n. 15770).

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulla somma maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di giudizio sono compensate, in ragione dell’originario contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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