Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e studio associato (Cass. civ. Sez. I n. 7632 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. può essere riconosciuto anche al credito vantato da uno studio associato o da un’associazione professionale, non essendo di per sé ostativa la forma collettiva dell’esercizio professionale. È tuttavia necessario che sia provato che il credito, pur formalmente richiesto dall’associazione, si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal singolo professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso. In mancanza di tale rigorosa dimostrazione, il credito professionale si confonde con la remunerazione della più ampia attività organizzata e degrada a corrispettivo di attività essenzialmente imprenditoriale, con conseguente esclusione della causa di prelazione.

Il Fatto

Nel 2016 un professionista, in proprio e quale socio e legale rappresentante di un’associazione professionale, chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento per un credito di oltre 956.000 euro per prestazioni rese in favore della società poi fallita. Domanda l’ammissione con privilegio ipotecario per una parte e con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per l’altra.

Il giudice delegato ammette il credito in via chirografaria, accogliendo l’eccezione di inefficacia dell’ipoteca ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. ed escludendo la natura privilegiata per difetto di prova della personalità della prestazione. L’associazione propone opposizione ex art. 98 l. fall. e chiede la sostituzione del componente del collegio, rappresentando una causa di astensione. Il Tribunale rigetta dapprima l’istanza di ricusazione, poi l’opposizione allo stato passivo. Propongono ricorso per cassazione l’associazione e gli eredi del professionista, con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono il procedimento di ricusazione. La Corte ne afferma l’astratta proponibilità, poiché il vizio da incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività del iudex suspectus. Nel merito, però, il motivo è inammissibile per difetto di interesse: pur correggendo la motivazione del tribunale, che aveva qualificato il procedimento come sostanzialmente amministrativo, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16627/2014 e ribadisce che il contraddittorio va inteso nel senso della semplice possibilità di intervento, senza obbligo di udienza o termini. Del resto, del mancato intervento potrebbe dolersi la parte che avrebbe avuto interesse a interloquire, non il ricusante.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: sono diverse le funzioni di giudice delegato e di relatore della causa di opposizione, diverse le procedure fallimentari coinvolte, irrilevante l’autorizzazione ad agire rilasciata al curatore di altra procedura.

Il terzo e il quarto motivo, attinenti all’omesso esame della conoscenza dello stato di insolvenza, sono inammissibili: il primo si risolve in una critica all’accertamento fattuale, non consentita in sede di legittimità; il secondo è decentrato, poiché nell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, l. fall. la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta e spetta al convenuto provare la propria inscientia decoctionis.

Gli ultimi tre motivi sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte muove dalla ratio dell’art. 2751-bis c.c., individuata dalla giurisprudenza costituzionale nella tutela del lavoro in tutte le sue forme. Richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui la prelazione garantisce i compensi del singolo professionista per il lavoro personale, con esclusione di quelli che contengano remunerazione di capitale. Il privilegio non è escluso dalla sola appartenenza a uno studio associato, ma richiede che il rapporto si instauri tra il singolo professionista e il cliente. Occorre distinguere: se il rapporto si instaura tra professionista e cliente, il credito remunera prevalentemente attività lavorativa; se si instaura con un’entità collettiva, il credito diviene voce del costo di un’attività essenzialmente imprenditoriale. La domanda di insinuazione proposta dallo studio associato fa quindi presumere l’esclusione della personalità del rapporto, salva la prova contraria. Nel caso concreto, i patti associativi riservavano la clientela all’associazione e la lettera d’incarico era stata affidata genericamente allo studio, senza scelta del professionista da parte del cliente: il Tribunale ha correttamente ritenuto non provata la personalità della prestazione, con accertamento di merito insindacabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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