Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dal resistente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9355 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente e accettata dalla controricorrente munita di procura speciale comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La rinuncia non deve essere notificata al soggetto rimasto mero intimato e non costituitosi, giusta l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. Il contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per rinuncia: l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione, inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto ricorso al Tribunale di Agrigento per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società subentrata nel ramo d’azienda. La domanda muoveva dall’assunto che l’utilizzatrice avesse assunto il lavoratore con un contratto di somministrazione irregolare e che il successivo trasferimento d’azienda avesse prodotto il passaggio del rapporto in capo alla società cessionaria a controllo pubblico. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio dalla Cassazione, l’aveva rigettata in riforma della decisione di primo grado.
Avverso quella pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La società cessionaria ha resistito con controricorso; il fallimento della società cedente è rimasto mero intimato.
La Motivazione della Corte
Dopo la fissazione dell’adunanza camerale, il difensore della controricorrente — munito di procura speciale che abilitava anche ad accettare rinunce — ha depositato una nota con cui ha accettato la rinuncia al ricorso espressa dal lavoratore in un verbale di conciliazione in sede sindacale, contestualmente depositato.
La Corte ha verificato in via preliminare la regolarità del contraddittorio rispetto al soggetto rimasto estraneo al giudizio di legittimità. Poiché il fallimento della società cedente non si era costituito, non si è ritenuta necessaria la notificazione dell’atto di rinuncia a detto mero intimato, in applicazione dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
Accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, il collegio ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, essendo state integralmente compensate tra le parti nell’ambito della conciliazione intervenuta.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. La norma si applica nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di inammissibilità e della improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, di carattere latamente sanzionatorio, essa non tollera interpretazione estensiva o analogica e non può estendersi all’ipotesi di estinzione per rinuncia.
Nota della Redazione
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