Danni da fauna selvatica: applicabile l’art. 2052 c.c., non l’art. 2043 (Cass. civ. Sez. III n. 21141 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale e non sul dovere di custodia. La domanda risarcitoria proposta dal danneggiato deve pertanto essere qualificata ai sensi dell’art. 2052 c.c. e non dell’art. 2043 c.c., con la conseguente applicazione della presunzione di responsabilità a carico dell’ente pubblico. Grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo; spetta invece alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Nell’ipotesi di scontro tra veicolo e animale selvatico, la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. concorre con quella dell’art. 2052 c.c., senza reciproca elisione.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura, mentre percorreva di notte una strada provinciale in provincia di Macerata, entrava in collisione con un cinghiale che si immetteva improvvisamente nella sua corsia di marcia. Il danneggiato conveniva in giudizio la Regione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale, in sede di appello, la rigettava, escludendo la responsabilità dell’ente e ritenendo che il danneggiato non avesse provato di aver tenuto una condotta di guida prudente. Il ricorrente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, rilevando che il Tribunale ha esaminato la vicenda applicando l’art. 2043 c.c. e valutando l’elemento psicologico in capo alla Regione, ritenuto insussistente. Solo in via apodittica il giudice d’appello ha poi affermato che la domanda era infondata anche nell’ottica dell’art. 2052 c.c.
La Corte ribadisce l’insegnamento consolidato a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7969 del 2020, secondo cui i danni da fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ai sensi dell’art. 2052 c.c., perché le specie protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura di soggetti pubblici. Il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra condotta dell’animale ed evento; alla Regione spetta la prova liberatoria del caso fortuito.
Il principio si arricchisce quando il sinistro coinvolge un veicolo: la presunzione a carico del proprietario dell’animale concorre con quella a carico del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., senza elisione reciproca. Il danneggiato, se conducente, deve provare la dinamica, il nesso causale e di aver adottato ogni cautela, valutata con rigore in aree note per la presenza di animali selvatici.
La Corte censura con nettezza la valutazione del Tribunale sulla possibilità di evitare l’impatto. L’argomento secondo cui il conducente avrebbe potuto avvistare e schivare l’animale, solo perché chi lo seguiva a distanza vi era riuscito, è giudicato di rara illogicità, fattuale prima che giuridica.
Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, proposto in subordine, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, che dovrà attenersi ai principi esposti e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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