Restituzione atti per omessa traduzione del decreto di giudizio immediato è abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 1098 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso nei confronti dell’imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, integra una nullità generale di tipo intermedio, sanabile con la comparizione della parte. Una volta tempestivamente dedotta, essa non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. L’ordinanza che, invece, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, determinando un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, è affetta da abnormità strutturale per carenza di potere e, come tale, è immediatamente ricorribile per cassazione.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio immediato il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, su richiesta della difesa dell’imputato alloglotta, ha dichiarato la nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto per l’omessa traduzione di tali atti nella lingua conosciuta dall’imputato, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendone l’abnormità: il giudice, anziché disporre direttamente la traduzione del decreto e proseguire il giudizio, aveva imposto al pubblico ministero di procedere nelle forme ordinarie, incidendo sulle modalità di esercizio dell’azione penale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato pacifico secondo cui, in tema di traduzione degli atti, la disposizione dell’art. 143 cod. proc. pen., nell’interpretazione estensiva datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato, trattandosi di atto fondamentale del processo. Ne deriva che l’omessa traduzione di tale decreto nei confronti dell’imputato straniero integra una nullità generale a regime intermedio.
Il Collegio richiama il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: la nullità resta sanata dalla comparizione della parte e, ove tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Il vizio non afferisce infatti al decreto in sé, ma all’omesso adempimento di un successivo incombente.
La Corte distingue poi il regime della richiesta di giudizio immediato da quello del decreto. Mentre l’omessa traduzione del decreto integra nullità, l’omessa traduzione della richiesta del pubblico ministero è priva di conseguenze processuali, non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa e operando il principio di tassatività delle nullità. Diversa è la soluzione per la richiesta di rinvio a giudizio, che deve essere notificata a pena di nullità unitamente al decreto di fissazione dell’udienza preliminare.
Sul piano dell’abnormità, il Collegio si confronta con le Sezioni Unite n. 42603 del 2023, che hanno escluso l’abnormità del provvedimento del giudice di pace che disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione. Le Sezioni Unite hanno però chiarito che è abnorme, perché avulso dal sistema, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità della citazione per vizi di notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
La Corte individua così la linea di discrimine tra regresso tipico, regresso illegittimo — frutto di cattivo esercizio del potere — e regresso fonte di abnormità, atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere. Nel caso in esame la restituzione è disposta in carenza di potere: al giudice spetta il potere di rinnovare la notificazione e gli è tacitamente preclusa la modalità decisoria che alla dichiarazione di nullità fa seguire l’ordine di restituzione degli atti al pubblico ministero.
Pertanto l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.