Revisione prezzi e prova insufficienza squilibrio sinallagmatico nei contratti di durata (Cons. Stato n. 6668 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, non ha la funzione di tenere automaticamente indenne l’operatore economico dalle fluttuazioni di mercato, ma di preservare l’equilibrio tra prestazione e controprestazione a fronte di uno squilibrio sopravvenuto eccedente l’alea contrattuale. La revisione non azzera il rischio d’impresa assunto dall’offerente con la partecipazione alla gara e l’accettazione della lex specialis. L’obbligo della stazione appaltante di avviare un’istruttoria di riequilibrio presuppone una prova concludente dello stravolgimento del sinallagma, che non può risolversi nel mero fatto che il diverso criterio di calcolo dell’indice produca un incremento periodico inferiore al passato. La finalità della clausola non è garantire un introito predeterminato, ma neutralizzare le oscillazioni imprevedibili ed esorbitanti il rischio accettato.

Il Fatto

La società appellante si è aggiudicata, all’esito di una gara indetta nel 2011 e disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, il lotto relativo a Sicilia e Calabria di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per immobili sanitari. La convenzione stipulata nel 2012, ascrivibile al modello Energy Performance Contract, prevedeva all’art. 10 l’aggiornamento del corrispettivo secondo il paragrafo 8.8 del Capitolato tecnico.

La società ha impugnato davanti al TAR Lazio le revisioni relative al quarto trimestre 2021 e ai primi tre trimestri 2022. Ha sostenuto che l’applicazione dell’indice basato sulla Rilevazione quindicinale della Camera di Commercio di Milano, comprensiva di imposte e oneri di sistema, avesse perso la funzione di garanzia dell’equilibrio contrattuale, anche per effetto della riduzione dell’aliquota IVA disposta dalla legge n. 171/2021 di conversione del d.l. n. 130/2021, e della decurtazione degli oneri generali di sistema. Il TAR ha accolto in parte il ricorso, ritenendo non adeguatamente valorizzata l’incidenza dell’aumento straordinario dei prezzi. La stazione appaltante ha impugnato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sposta l’attenzione dal riconoscimento della clausola revisionale agli effetti della sua applicazione. L’art. 115, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006 consente alla stazione appaltante una sorta di istruttoria anticipata: l’adeguamento viene ancorato a un parametro oggettivo in grado di rappresentare l’andamento generale dei prezzi. Nel caso concreto le parti hanno legato la revisione della componente energetica a un evento futuro e incerto, con prospettiva incerta sull’an e sul quando, ma non sul quomodo.

La Corte ribadisce che la periodicità della revisione non implica l’azzeramento dell’alea. Richiama il principio generale espresso dall’art. 1664 cod. civ., che accorda la revisione solo per la differenza eccedente il decimo del prezzo, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui sarebbe singolare esentare del tutto l’appaltatore dal rischio contrattuale. La componente energetica è solo uno degli elementi dell’offerta, che comprende audit, servizi tecnologici con efficientamento e altri servizi. In un contratto di durata, l’incidenza dei combustibili va valutata complessivamente sull’intera esecuzione del rapporto.

Il punto dirimente non è l’astratta idoneità della clausola a intercettare ogni oscillazione, ma l’assenza di una prova concludente di stravolgimento del sinallagma. Tale prova non può consistere nel semplice fatto che la parte privata percepisca un incremento inferiore al passato. La finalità dell’istituto, afferma la Corte, non è garantire un introito periodico purchessia, ma tenere l’operatore indenne dalle fluttuazioni imprevedibili ed esorbitanti il rischio d’impresa.

Sul piano privatistico, il Collegio esclude che l’interpretazione possa supplire a un testo chiaro. Richiama l’art. 1362 cod. civ. e gli artt. 1366 e 1375 cod. civ., escludendo che buona fede e correttezza possano colmare la lacuna probatoria. La clausola opera come rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, senza rideterminare il prezzo originario né imporre un meccanismo ancorato ai costi effettivi. L’appello viene pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con salvezza per la parte privata di dimostrare in una futura negoziazione, con documentazione sull’intera esecuzione, l’effettivo stravolgimento del sinallagma. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1664 c.c.

Tutte le 40 sentenze sull'art. 1664 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *