Nessuna responsabilità del PSP per truffa del falso funzionario e bonifico istantaneo (ABF Collegio di Palermo n. 513 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal pagatore presso lo sportello, con inserimento della disposizione e dei fattori di autenticazione, è operazione autorizzata anche quando sia eseguito seguendo le indicazioni del frodatore, senza consapevolezza della natura della transazione. Resta perciò fuori dal regime di responsabilità della PSD2 e la controversia si decide secondo le regole di diritto comune, valutando la diligenza dell’intermediario con il parametro dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Il prestatore di servizi di pagamento esegue l’ordine in base all’IBAN fornito e non è tenuto a verificarne la corrispondenza con il beneficiario; il servizio di verifica del beneficiario (VoP) introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 non si applica alle operazioni anteriori al 9.10.2025. L’onere di allegare e provare gli indici di anomalia dell’operazione grava sul cliente che li invoca.
Il Fatto
La ricorrente riceve sul cellulare una telefonata da un numero apparentemente riconducibile al servizio clienti dell’intermediario. L’interlocutore, spacciandosi per impiegato della banca, conosce il numero di conto e i nominativi delle cointestatarie e prospetta un bonifico di € 49.000,00 in corso, da bloccare. Segue una seconda chiamata, da un numero riferibile al centralino di una Questura: un sedicente funzionario di polizia la invita a recarsi in filiale per eseguire con urgenza un giroconto su un conto aperto a suo nome dalla stessa Questura, per salvaguardare i fondi.
La ricorrente si reca allo sportello, resta al telefono con il truffatore e chiede l’esecuzione di un bonifico urgente di € 49.000,00, con sé stessa come beneficiaria e causale “giroconto”, ma su un IBAN non di sua titolarità. Scoperta la truffa, denuncia il fatto e chiede l’annullamento dell’operazione: il bonifico istantaneo è irrevocabile e il recall non riesce. Segue reclamo e ricorso all’Arbitro, con domanda di rimborso dell’importo e delle spese. L’intermediario eccepisce l’avvenuto consenso, la colpa grave della cliente e l’inapplicabilità ratione temporis del VoP.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica l’operazione come eseguita per intero dal pagatore: la disposizione è stata inserita personalmente dalla ricorrente, in presenza, presso lo sportello. Richiamando un proprio precedente (Collegio di Palermo n. 2787/2024), si afferma che anche le operazioni “sotto dettatura” sono autorizzate e non ricadono nel regime di responsabilità della PSD2, qui inapplicabile. La disciplina di favore per il cliente non opera, e il caso va deciso secondo il diritto comune.
Passando alla condotta dell’intermediario, il Collegio esclude violazioni degli standard di diligenza professionale qualificata. Quanto alla mancata attivazione del VoP, l’obbligo di verifica della corrispondenza tra intestatario dell’IBAN e beneficiario è applicabile solo dal 9.10.2025, mentre l’operazione risale al 23.04.2025. Richiamando i propri precedenti (n. 228/2020, n. 9177/2021, n. 22943/2021), si ribadisce che il prestatore esegue l’ordine in base all’IBAN indicato e non deve verificarlo rispetto agli altri dati dell’istanza, attivandosi poi per il recupero in caso di errore.
Quanto all’informazione sui rischi del bonifico istantaneo, il Collegio osserva che la prova dell’avvenuta informativa manca, ma l’aspetto non rileva: non si tratta di operazione online, caratterizzata da automatismi presidiabili con controlli, bensì di operazione effettuata in presenza da persona adulta e capace. La ricorrente non riferisce di aver informato il personale di agire su istruzione della Questura: se lo avesse fatto, il personale l’avrebbe verosimilmente sconsigliata. Le campagne antifrode risultano svolte, e l’intermediario ha provato il tentativo di recall nella stessa giornata, con risposta che le somme erano già state distratte e il conto posto sotto sequestro.
Infine, sugli indici di anomalia, il Collegio ricorda che i principi del d.m. n. 112/2007 non hanno valore precettivo diretto in materia di operazioni non autorizzate, ma esprimono un generale obbligo di monitoraggio, valorizzabile ove vi sia evidenza di operatività anomala rispetto alle movimentazioni storiche. L’onere di provare gli aspetti anomali grava su chi li contesta: nel caso di specie nulla è prodotto, nemmeno estratti conto idonei a dimostrare l’incompatibilità dell’operazione con l’ordinaria operatività del rapporto. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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