Notifica ex art. 140 c.p.c.: serve la prova del ricevimento della raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 6806 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Il notificante deve provare tale ulteriore circostanza producendo in giudizio l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relazione di notifica in quanto consente di verificare che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La mancanza di tale prova determina la nullità della notificazione, salvo che non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il procedimento richiede il compimento di tre formalità: deposito di copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di eseguito deposito alla porta dell’abitazione e invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento portante IRPEF per l’anno di imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione e in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva invece rigettato l’impugnazione, affermando la piena regolarità della procedura di notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione su due motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso; la società concessionaria della riscossione non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con istanza di distrazione delle spese in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’insufficiente motivazione su un fatto controverso, e lo dichiara inammissibile. Il vizio di insufficiente motivazione non trova più ingresso nel giudizio di cassazione a seguito della riforma del n. 5 dell’art. 360 citato, applicabile al ricorso essendo stata la sentenza impugnata depositata il 12 febbraio 2016.

La censura è comunque infondata. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell’esattore”, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È invece fondato il primo motivo, con cui si lamentava la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e della disciplina sulla notificazione a mezzo posta. La C.T.R. aveva ritenuto il procedimento notificatorio completato con la produzione della comunicazione, a mezzo raccomandata, dell’avvenuto deposito nella casa comunale, richiamando la diversa disciplina dell’art. 149 cod. proc. civ.

La Corte osserva che, vertendosi pacificamente su notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., il procedimento richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di eseguito deposito alla porta dell’abitazione e l’invio della raccomandata informativa. La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

Per effetto di tale pronuncia, anteriore alla sentenza d’appello, la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione: è quindi necessario che il notificante comprovi la suddetta circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. Tale prova è raggiunta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate o annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a riceverlo, perché esso è parte integrante della relazione di notifica. La generica motivazione resa sul punto dalla C.T.R. non è idonea a suffragare l’affermato rituale completamento del procedimento.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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