Decadenza IMU: rileva la consegna all’ufficio postale e non la conoscenza (Cass. civ. Sez. V n. 27303 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la notifica dell’avviso di accertamento tributario, espressamente qualificato come decadenziale, è rispettato quando l’ente consegna l’atto all’ufficio postale entro la scadenza, e non rileva il momento in cui lo stesso perviene nella sfera di conoscenza del contribuente. Il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario opera anche per gli atti impositivi, la cui natura recettizia non incide sul computo del termine. L’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 assoggetta l’esercizio del potere impositivo al solo rispetto del termine decadenziale, insuscettibile di interruzione. Il diverso momento della conoscenza attiene alla prescrizione del credito già accertato e liquidato, non alla decadenza dal potere di accertamento.
Il Fatto
Oggetto della controversia è un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativo all’anno 2012, consegnato al servizio postale il 29.12.2017 e ricevuto dal contribuente il 3.1.2018. Il contribuente ha impugnato l’atto eccependo l’intervenuta prescrizione, per essere stato l’avviso ricevuto oltre il termine del 31.12.2017.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver richiamato i contrapposti orientamenti di legittimità sull’applicabilità del principio di scissione degli effetti agli atti notificati dal messo speciale, ha escluso tale applicabilità agli atti tributari, qualificati come atti sostanziali, unilaterali e recettizi. Ha quindi dichiarato la decadenza dal potere di accertamento, rilevando che l’atto era divenuto produttivo di effetti solo al momento della sua percezione da parte del contribuente.
La Motivazione della Corte
Il Comune ricorre deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e il contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40543/2021. La Corte ritiene il motivo fondato e ribalta l’impostazione del giudice di merito.
Il Collegio muove dalla qualificazione normativa del termine. L’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta di un termine espressamente qualificato come decadenziale e, come tale, insuscettibile di interruzione, posto a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario.
Da questa premessa discende la regola operativa. Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza assume rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica del primo atto impositivo, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 9749/2018, la conforme motivazione di Cass., Sez. U., n. 40543/2021 e, da ultimo, Cass. n. 10290/2026.
Il Collegio censura poi il richiamo all’istituto della prescrizione operato dal giudice di merito. Osserva che una cosa è il termine fissato dal legislatore, espressamente indicato come decadenziale, per la notifica dell’avviso di accertamento; altro è la soggezione del credito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sua liquidazione, al termine di prescrizione, come affermato da Cass. n. 30227/2025 e già da Cass. n. 9749/2018.
Il Comune, avendo termine sino al 31.12.2017 per affidare al vettore postale l’avviso di accertamento, non è quindi incorso nella decadenza. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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