Condanna per stupefacenti ostativa all’emersione del lavoro irregolare (Cons. Stato n. 434 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari dei cittadini stranieri, la condanna per uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. integra una causa ostativa automatica, che opera come presunzione iuris et de iure di pericolosità. L’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 non richiede alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione sulla situazione personale del richiedente. Il rinvio all’art. 380 cod. proc. pen. è generale e omnicomprensivo: comprende sia le fattispecie del primo comma, individuate per pena edittale, sia quelle elencate nel secondo comma, per le quali rileva il solo titolo del reato. Non assumono rilievo l’entità della pena irrogata in concreto, la risalenza del fatto e la pendenza di una domanda di riabilitazione.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’immigrazione ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 in favore di un cittadino extracomunitario. Il diniego si fondava su una condanna ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena applicata su richiesta delle parti.
Il TAR Veneto, con sentenza n. 1033/2023, ha respinto il ricorso, ritenendo che la condanna precluda la regolarizzazione a prescindere dall’entità della pena, per il disvalore che il legislatore attribuisce a monte ai reati in questione. Il cittadino ha appellato, deducendo il difetto di motivazione e istruttoria e valorizzando la natura isolata e risalente della condanna, la lievità della pena e la presentazione di un’istanza di riabilitazione ex art. 179 cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, che subordina l’accesso alla procedura a requisiti specifici in capo al datore di lavoro e al lavoratore, e riporta il testo del comma 10. La lettera c) prevede che la condanna per determinati reati, anche non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, sia ostativa in via automatica all’utile esito della procedura.
La Sezione condivide l’impostazione del primo giudice: il dato oggettivo della condanna è ritenuto dal legislatore espressione di pericolosità in termini di presunzione iuris et de iure, nell’esercizio della discrezionalità che gli compete. Non residua margine per un giudizio individuale di pericolosità, né per una valutazione sulla risalenza della condanna o sulla misura della pena.
Quanto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2023, invocata dall’appellante, il Collegio precisa che essa ha riguardato la sola fattispecie dello spaccio di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, e non le ipotesi richiamate dall’art. 380 cod. proc. pen., tra cui rientra il reato per cui è intervenuta la condanna.
Il punto centrale è ermeneutico. Il rinvio ai “reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale” opera in modo omnicomprensivo. Il primo comma individua le fattispecie per pena edittale e non per titolo di reato; il secondo comma elenca specifici delitti, per i quali rileva unicamente la commissione del fatto, senza alcuna incidenza della pena edittale o di quella irrogata. L’autonomia delle due ipotesi emerge dall’incipit dello stesso comma 2 (“Anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1”).
Ne consegue il rigetto dell’appello: la gravità del reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 rende ininfluente la risalenza della condanna, tanto più in una procedura di emersione di carattere eccezionale, la cui dilatazione dei requisiti finirebbe per penalizzare chi ha presentato domanda in un momento successivo nel rispetto delle quote. Quanto alla riabilitazione, il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 5318 del 2022: la presentazione della domanda non è elemento idoneo a inficiare la valutazione amministrativa, sebbene l’Amministrazione possa tenerne conto in ipotesi di nuova espressione del potere. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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