Sequestro preventivo tributario e pericolo di dispersione dei beni (Cass. pen. Sez. III n. 38976 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione per espressa previsione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; rientrano tuttavia nella violazione di legge i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il sequestro preventivo disposto congiuntamente a fini impeditivi e strumentalmente alla confisca del profitto dei reati tributari è legittimo quando il giudice dia conto, in modo logico, del pericolo di dispersione mediante una pluralità di condotte convergenti, valutabili unitariamente. Sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che investono la valutazione degli elementi indiziari e l’adeguatezza della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale, in sede di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo del profitto di reati tributari, in via diretta e per equivalente, nei confronti di una società e, tra gli altri, di due indagati, estendendolo a un immobile e a un’automobile formalmente intestati a una terza estranea ai reati, in quanto ritenuti nella disponibilità di uno degli indagati.
Il provvedimento ha riformato il decreto del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di sequestro. Contro l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i due indagati e la terza intestataria, deducendo vizi di motivazione sulla sussistenza del pericolo nel ritardo e sulla ritenuta fittizietà delle intestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di procura speciale sollevata dal Procuratore generale, rilevando che l’atto era stato depositato in allegato al ricorso telematico. Ha poi richiamato il regime dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il sindacato di legittimità alla violazione di legge, precisando che i vizi motivazionali radicali sono riconducibili alla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il sequestro era stato disposto sia a fini impeditivi sia strumentalmente alla confisca, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, conformemente alla richiesta del pubblico ministero. Da ciò l’infondatezza dei rilievi sulla sola finalità impeditiva.
La Corte ha quindi confermato la logicità della motivazione in ordine al pericolo di dispersione: l’assenza di beni in capo a un indagato, la natura simulata della separazione coniugale, la costituzione di una nuova società dopo le perquisizioni, le intestazioni fittizie e gli accertamenti bancari sullo svuotamento del patrimonio sociale.
Tali condotte, frutto di un disegno unitario volto a sottrarre i beni al pagamento dei debiti tributari, sono state ritenute idonee a sorreggere il vincolo cautelare. Le censure dei ricorrenti, investendo la valutazione degli indizi e l’adeguatezza della motivazione, sono state dichiarate inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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