Duplicazione di buono fruttifero smarrito e onere probatorio dell’intermediario sul rimborso (ABF Collegio di Napoli n. 3753 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rilascio del duplicato di un buono fruttifero postale smarrito presuppone la denuncia di smarrimento all’istituto emittente, l’indicazione degli estremi idonei a identificare il titolo e la circostanza che il buono non sia stato rimborsato. Su quest’ultimo punto grava sull’intermediario l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, ovvero l’avvenuto rimborso o la prescrizione del titolo. Il limite temporale decennale previsto dall’art. 119 T.U.B. per la documentazione delle operazioni non esime l’intermediario da tale prova e non giustifica il rigetto della richiesta di duplicazione. Il rilascio del duplicato costituisce il presupposto logico e cronologico della successiva richiesta di liquidazione del buono.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria con il genitore nel frattempo deceduto di un buono fruttifero postale della serie Q emesso il 24/02/1994 per un valore nominale di Lire 5.000.000, rappresenta che il titolo è andato smarrito. Dopo la denuncia di smarrimento, il direttore dell’ufficio emittente avviava la procedura di duplicazione finalizzata al rimborso e disponeva una ricerca titoli sull’intestatario defunto.

La ricerca, limitata agli ultimi dieci anni, non dava esito positivo. Seguiva un reclamo formale, cui l’intermediario replicava ribadendo la non vigenza del titolo senza allegare alcuna prova contabile dell’avvenuto incasso. La ricorrente adiva quindi l’Arbitro chiedendo, in via principale, che l’intermediario fosse dichiarato tenuto a esibire la prova contabile del rimborso e, in subordine, che fosse disposta la duplicazione del buono ai fini del rimborso. Il resistente eccepiva il limite decennale dell’art. 119 T.U.B. e l’esito negativo della ricerca nell’archivio cartaceo, concludendo per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella pretesa dell’istante di ottenere la duplicazione del buono smarrito e nel punto controverso rappresentato dalla limitazione della ricerca agli ultimi dieci anni, invocata dall’intermediario sul richiamo dell’art. 119, co. 4, T.U.B., senza alcuna specificazione in ordine all’effettiva riscossione del titolo.

La normativa di riferimento è individuata nella legge 30/07/1951, n. 948, in materia di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, il diritto al duplicato dei buoni fruttiferi postali richiede tre presupposti: la denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento all’istituto emittente presso lo stabilimento in cui il buono è pagabile, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 948/1951; il contenuto della denuncia, con ogni estremo idoneo a identificare il buono e a stabilire le circostanze della perdita, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 948/1951; e la circostanza che il buono non sia stato rimborsato, gravando in tal caso sull’intermediario l’onere della prova contraria.

Nel caso di specie il Collegio verifica la sussistenza dei primi due presupposti: la denuncia di smarrimento depositata in atti e la presenza, nella stessa, degli estremi atti a identificare il titolo. Quanto al terzo requisito, rileva che il resistente non ha fornito chiare informazioni e non ha adempiuto all’onere probatorio sullo stesso incombente.

Il Collegio ribadisce che l’intermediario deve fornire la prova del fatto estintivo della pretesa, dimostrando l’avvenuto rimborso oppure la prescrizione del titolo, risultando irrilevante il decorso del decennio di cui all’art. 119 T.U.B. Sul punto richiama l’orientamento conforme dei Collegi di Roma, Milano e Bari.

Accolta quindi la domanda di duplicazione, il Collegio precisa che la richiesta di liquidazione del buono duplicato, pur non esplicitamente formulata, segue logicamente e cronologicamente quella sul rilascio dei duplicati: solo a seguito dell’emissione del nuovo titolo la cliente potrà eventualmente ottenerne la liquidazione, sempre che sussistano le condizioni formali di legittimazione e sostanziali di esistenza del diritto. Il Collegio accerta pertanto il diritto della ricorrente alla duplicazione del titolo e pone a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso della somma versata per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 119 TUB

Tutte le 186 sentenze sull'art. 119 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *