Legittimazione del chiamato all’eredità all’ostensione della documentazione bancaria del de cuius (ABF Collegio di Roma n. 3667 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a richiedere all’intermediario la documentazione bancaria relativa al de cuius, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., spetta non solo all’erede ma anche al chiamato all’eredità e a chi dimostri di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario, come il legittimario pretermesso. Tale aspettativa non sussiste in capo al successore legittimo quando un testamento olografo disponga integralmente a favore di terzi senza menzionarlo, perché in tal caso l’ordinamento non gli attribuisce alcun diritto ereditario. In difetto di un interesse familiare meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della Privacy, il rifiuto dell’intermediario di consegnare la documentazione è legittimo.

Il Fatto

La ricorrente, unica parente in linea collaterale di quarto grado e prima chiamata alla successione legittima di una correntista deceduta, ha chiesto all’intermediario l’ostensione della documentazione relativa ai rapporti bancari della de cuius. L’obiettivo dichiarato era consentire le comparazioni grafologiche necessarie a valutare l’opportunità di impugnare un testamento olografo nel frattempo emerso, del quale la ricorrente dubitava l’autenticità. La banca ha rifiutato, sostenendo di non essere tenuta a soddisfare la richiesta in assenza di uno specifico ordine giudiziario.

L’intermediario, costituitosi, ha difeso il proprio operato osservando che la ricorrente, pur rientrando tra i successori legittimi, non è né erede legittimaria né erede testamentaria. Ha richiamato la giurisprudenza dell’ABF secondo cui il diritto alla documentazione del de cuius spetta all’erede, al chiamato e a chi vanti un’aspettativa qualificata iure hereditario, e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione della ricorrente come prima e unica chiamata nella successione legittima della correntista, qualità non contestata. Rileva però che la successione risulta regolata da un testamento che dispone integralmente a favore di terzi. Su questa base esamina la richiesta di ostensione formulata ai sensi dell’art. 119 T.U.B., finalizzata a valutare la consistenza delle attività bancarie e la genuinità della firma apposta sul testamento.

Il percorso argomentativo parte dalla formulazione dell’art. 119, comma 4, T.U.B.: la legittimazione a richiedere la documentazione bancaria non è riservata all’erede, ma si estende al chiamato all’eredità e a chi, come il legittimario pretermesso, dimostri di vantare un’aspettativa qualificata iure hereditario. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 2765/2024, confermando l’orientamento già espresso in materia di accesso agli atti bancari del soggetto deceduto.

Il passaggio decisivo è però la verifica in concreto di tale aspettativa. Il Collegio esclude che la ricorrente ne sia titolare: in presenza di un testamento olografo che non menziona i successori legittimi nella ripartizione ereditaria, l’ordinamento non attribuisce a costoro alcun diritto ereditario. La chiamata alla successione legittima, quindi, non basta di per sé a fondare la legittimazione, quando il testamento disponga diversamente e integralmente a favore di terzi.

Il Collegio valuta inoltre l’eventuale fondamento alternativo della richiesta. Nelle allegazioni della ricorrente non è rintracciabile un interesse familiare meritevole di tutela che possa giustificare la consegna della documentazione ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice della Privacy. Venuta meno ogni autonoma base giuridica dell’istanza, il rifiuto opposto dall’intermediario risulta legittimo. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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