Rideterminazione pena in appello e sindacato di legittimità limitato (Cass. pen. Sez. 7 n. 3118 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e la graduazione del trattamento sanzionatorio implicano valutazioni discrezionali tipiche del giudice di merito, che sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente. È considerata adeguata la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, ritenga tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto. La censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile in cassazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile il motivo non dedotto come motivo di appello. Quanto alle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., la richiesta dell’imputato deve intervenire al più tardi nell’udienza di discussione del gravame, non essendo necessario formularla con l’atto di impugnazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30/04/2025, aveva confermato la condanna nei confronti di due imputati, il ricorrente e altro soggetto, per i reati loro ascritti. Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i ricorsi. Quanto al primo, presentato nell’interesse del ricorrente, l’unico motivo lamentava l’omessa rideterminazione della pena base previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, anche con riferimento all’aumento per la continuazione. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito e manifestamente infondato, poiché il giudizio di prevalenza è una valutazione discrezionale del merito. Ha inoltre rilevato che la censura relativa all’aumento per la continuazione non era stata dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né era stata contestata la completezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
In relazione al ricorso presentato nell’interesse dell’altro imputato, il primo motivo, concernente la motivazione della sentenza di appello per il generico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, è stato dichiarato generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non indicando gli elementi alla base della censura e non consentendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
Il secondo motivo, sulla sproporzionalità della pena e l’omessa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che la censura volta a una nuova valutazione della congruità è inammissibile. Quanto al terzo motivo, riguardante il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., dell’attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024 e il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha precisato che, in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta dell’imputato deve pervenire al più tardi entro l’udienza di discussione del gravame, e tale richiesta non risultava effettuata.
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Nota della Redazione
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