Correzione di errore materiale e distrazione delle spese processuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 10345 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e dall’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. trova applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione. La relativa istanza può essere proposta dalla parte interessata con ricorso ed è ammissibile quando l’errore consiste nell’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario. La correzione può essere altresì rilevata d’ufficio dalla Corte, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016.
Il Fatto
Con ordinanza n. 33578/2024 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, condannando l’ufficio alla refusione delle spese di legittimità in favore del contribuente. Il difensore di quest’ultimo, che aveva dichiarato in calce alla propria memoria di essere antistatario, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia sulla distrazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Ha rilevato che il difensore, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata nel giudizio di legittimità, aveva dichiarato di essere antistatario, con ciò domandando implicitamente la distrazione delle spese in proprio favore.
La Corte ha quindi affermato che il procedimento emendativo di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è applicabile anche ai propri provvedimenti, come confermato dal testo dell’art. 391-bis cod. proc. civ. riformato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022 (riforma “Cartabia”), applicabile al processo in questione in base alla norma transitoria di cui all’art. 35, comma 5, del medesimo decreto.
Con specifico riferimento alla possibilità di emendare l’omissione concernente la distrazione, il Collegio ha precisato che la correzione può essere non solo domandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, in forza della modifica introdotta dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016. Nel caso di specie, mancando nel dispositivo dell’ordinanza n. 33578/2024 ogni statuizione sulla distrazione, pur essendo stata richiesta nel corso del giudizio, la Corte ha disposto l’integrazione del dispositivo con la locuzione «con distrazione in favore del difensore del controricorrente».
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Nota della Redazione
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