Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. II n. 8414 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia fondata su più rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che il ricorso non sia rivolto contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame, per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata. L’inammissibilità ricorre anche quando i motivi di ricorso, nel loro complesso, siano tutti rivolti alla sola ragione di decisione effettivamente contestata, omettendo ogni censura avverso la ragione ulteriore e autonoma. La verifica dell’idoneità della ratio non censurata a sostenere da sola la pronuncia preclude l’esame nel merito dei motivi, poiché su di essa si è formato il giudicato interno alla decisione.
Il Fatto
Una società appaltatrice propone opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Verona le aveva ingiunto il pagamento del saldo del corrispettivo per l’installazione di due ascensori in un ospedale. Nel giudizio di opposizione la società chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo della subappaltatrice nell’esecuzione dell’opera, deducendo di averla preferita, malgrado il costo maggiore, proprio per la minore tempistica promessa.
Il Tribunale revoca il decreto e accoglie in parte la riconvenzionale dell’opponente. La Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del gravame principale, rigetta l’opposizione e conferma il decreto, respingendo entrambe le domande riconvenzionali. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi tra loro connessi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi denunciano, in sostanza, l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato la circostanza per cui la controricorrente conosceva l’urgenza della committente e di essere stata preferita, nonostante il prezzo più elevato, per la celerità promessa nella consegna.
La Corte d’appello aveva però fondato il rigetto su una duplice e autonoma ragione. Da un lato, in tema di prevedibilità del danno, ha escluso — sulla base delle prove offerte dalle parti — che la controricorrente fosse stata informata e avesse avuto consapevolezza, al momento della conclusione dei contratti, della circostanza di essere stata preferita per la maggiore celerità prospettata. Ne ha tratto che non le si può ragionevolmente attribuire alcun ruolo nella scelta, non essendo dimostrato un suo intervento nel procedimento decisionale, rimasto frutto di valutazioni autonome della committente.
Dall’altro lato, la Corte d’appello ha escluso che fosse stata data la prova che la tempistica dell’esecuzione avesse avuto un ruolo decisivo per la committente nella scelta dell’impresa. Ha osservato che nel contratto di appalto era previsto il termine del 3 dicembre 2006 per la consegna di tutte le opere, scadenza che la ricorrente non avrebbe potuto rispettare né rivolgendosi alla controricorrente, che garantiva l’installazione entro il 31 dicembre 2006, né alla concorrente, la cui offerta prevedeva la consegna entro febbraio 2007.
Il ricorso, osserva la Corte, censura la prima ragione di decisione ma non investe la seconda, che è del tutto autonoma e da sola idonea a sostenere la pronuncia. Su tale ragione non censurata si è quindi formato il giudicato. Richiamando Cass. n. 13880/2020, la Corte ribadisce che in presenza di più rationes decidendi, ciascuna sufficiente a giustificare la statuizione, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del gravame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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