Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’inammissibilità dei motivi generici (Cass. civ. Sez. 3 n. 12134 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che, lungi dal denunciare un error in iudicando, solleciti una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternativa a quella compiuta dal giudice di merito, ovvero censuri come violazione di norma di diritto un errore nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, senza soddisfare i requisiti minimi di specificità previsti dall’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società creditrice, dopo aver ottenuto l’accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti del debitore e dei suoi aventi causa, vedeva dichiarare l’inefficacia di plurime donazioni e dei conseguenti atti di destinazione e costituzione di fondo patrimoniale. La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dai soggetti destinatari degli atti, dichiarando inammissibile per carenza di interesse il primo motivo, relativo all’ammissibilità della domanda formulata in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ., e ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria.

Avverso tale decisione ricorrono in Cassazione gli appellanti soccombenti, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la corte d’appello omesso di rilevare l’inammissibilità della domanda modificata, e la violazione dell’art. 2901 cod. civ., per l’insussistenza dell’eventus damni e della scientia damni.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. I ricorrenti, evocando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurano in realtà la decisione del giudice di primo grado per aver pronunciato sulla domanda originaria nonostante l’asserita sostituzione con quella contenuta nella memoria, senza prospettare una critica pertinente rispetto alla ragione della decisione impugnata. La corte d’appello aveva, infatti, escluso l’interesse all’impugnazione, non derivando da una pronuncia di inammissibilità alcuna utilità maggiore rispetto al rigetto nel merito.

La Corte richiama il principio per cui la proposizione di censure prive di attinenza con il decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, valorizzando i precedenti delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017 e di Sez. 6-I n. 20910 del 2017. Il motivo, inoltre, si risolve nella prospettazione di una questione nuova, non risultando specificato se e quando la questione della sostituzione della domanda fosse stata investita al giudice dell’appello.

Sul secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità per genericità, poiché i ricorrenti hanno censurato solo un breve stralcio della motivazione e hanno omesso di indicare specificamente le ragioni dell’error in iudicando. Il motivo si mantiene nell’alveo del «non motivo» e tende a suscitare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternative a quelle compiute dal giudice di merito, sollecitando il riesame delle questioni relative all’eventus damni e alla scientia damni.

La Corte chiarisce che la doglianza relativa all’erronea valutazione della consistenza del debito presupposto non può essere fatta valere come violazione di norma di diritto, non essendo neppure soddisfatti i requisiti minimi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. per il controllo sulla motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi.

Dall’inammissibilità di entrambi i motivi consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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