La sentenza non definitiva che riconosce la responsabilità vincola il giudice della sentenza definitiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 103 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sentenza non definitiva e prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimità. La sentenza non definitiva che accerta l’esistenza di un inadempimento contrattuale preclude al giudice della sentenza definitiva di negare l’esistenza della responsabilità.
Il Fatto
La società acquirente di un terreno con impianto di distribuzione carburante in costruzione, destinato a locazione finanziaria, riceveva dal comune un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio. Scopriva altresì che la venditrice aveva acquistato il bene poco prima per un prezzo notevolmente inferiore a quello di rivendita. La società conveniva quindi in giudizio il notaio rogante, deducendo la violazione degli obblighi di informazione e di verifica della veridicità delle dichiarazioni del venditore.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava improcedibile la domanda verso la società venditrice e la legittimazione attiva dell’attrice, ritenendo inoltre che il notaio avesse l’obbligo di verificare le dichiarazioni del venditore. Il giudice succeduto, con la sentenza definitiva, rigettava invece la domanda, ritenendo che il notaio non sia tenuto a verificare l’abusività del bene. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che la sentenza non definitiva avesse già deciso la domanda, senza che fosse stata impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’erronea ricostruzione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che, in entrambe le ipotesi ricostruttive, la decisione impugnata è errata. Se la sentenza non definitiva ha solo ipotizzato la responsabilità del notaio, rimettendo la causa in istruttoria, essa non conteneva alcun accertamento sfavorevole alla parte e non era impugnabile, né poteva passare in giudicato.
Se, invece, la sentenza non definitiva ha deciso anche nel merito, essa non era appellabile perché non rendeva soccombente la società attrice, la cui domanda era stata comunque riconosciuta, seppure a diverso titolo. In tale evenienza, il giudice della sentenza definitiva non poteva disattendere l’accertamento della responsabilità, essendo vincolato dal giudicato interno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza non definitiva vincola il giudice per le questioni definite e per quelle che costituiscono presupposto logico del prosieguo.
La Corte ha pertanto rilevato che la sentenza definitiva, disattendendo l’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva, ha violato il vincolo del giudicato interno, la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Ha inoltre censurato l’assunto, fatto proprio dai giudici di merito, secondo cui il notaio non avrebbe alcun obbligo di verificare la conformità urbanistica del bene, rimettendo la questione al giudice del rinvio. L’accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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