Principio di non contestazione e requisiti soggettivi del retratto agrario: onere di allegazione della conoscenza del fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 1562 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione e riscatto agrario, il principio di non contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, opera soltanto quando i fatti controversi siano noti – o quanto meno conoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza – alla parte nei cui confronti il principio è invocato. Grava pertanto su chi invochi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, della non contestazione l’onere di allegare la conoscenza o la conoscibilità della circostanza assunta come incontroversa. Tale onere assume particolare rilievo ove il fatto pretesamente non contestato sia un fatto proprio della parte che se ne prevale: i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio della prelazione e del retratto (quali la coltivazione ultratriennale del fondo o l’inidoneità della forza lavorativa) attengono alla sfera di controllo del retraente, sicché di essi non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza da parte della controparte. La censura che deduca l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, sub specie di violazione di legge, è inammissibile, risolvendosi in una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione.
Il Fatto
Il coltivatore diretto esercitava il diritto di riscatto agrario su un fondo contiguo al proprio, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 590/1965, a seguito della cessione intervenuta tra la proprietaria e un terzo. Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Potenza, riformando la decisione di primo grado, la rigettava: il retraente non aveva fornito prova dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 31 della legge n. 590/1965 (forza lavorativa minima e qualifica di coltivatore diretto), che la sentenza aveva ritenuto dimostrati solo in ragione della mancata contestazione della controparte.
La Motivazione della Corte
La sentenza affronta il rapporto tra il principio di non contestazione e l’accertamento dei requisiti soggettivi del retratto agrario. La Corte preliminarmente ricorda l’orientamento per cui la mancata contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere il fatto sussistente senza necessità di verifiche probatorie. Tale principio, tuttavia, non è assoluto.
Il Collegio ne ravvisa un necessario coordinamento con la regola per cui l’onere di contestazione sussiste solo quando i fatti siano noti alla parte: chi invoca la non contestazione deve allegare che la controparte fosse a conoscenza della circostanza assunta come incontroversa. Viene inoltre valorizzata un’attenuazione del principio, declinata in chiave di diligenza: la non contestazione opera anche per i fatti conoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza, mentre resta inoperante per i fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato.
Applicando tale quadro alla materia agraria, la Corte osserva che i requisiti soggettivi e oggettivi della prelazione e del riscatto – quali la coltivazione del fondo, l’assenza di cessioni nel biennio precedente o il rapporto tra capacità lavorativa ed estensione del fondo – attengono alla sfera soggettiva di controllo del retraente. Di essi non è ragionevolmente predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte. Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata, che aveva negato rilievo istruttorio al difetto di contestazione di tali requisiti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il ricorrente, sotto l’epigrafe della violazione di legge, censura in realtà la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Non essendo integrato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura non può essere esaminata in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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