Risarcimento per illegittima aggiudicazione: prova rigorosa di an e quantum (Cons. Stato n. 9074 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittima aggiudicazione di una gara d’appalto rientra nello schema dell’illecito extracontrattuale e, ferma l’irrilevanza dell’elemento soggettivo, grava sul soggetto leso, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., l’onere di dimostrare tutti i restanti elementi costitutivi. Dalla riconosciuta illegittimità del provvedimento amministrativo non discende un automatico diritto al risarcimento, in ragione della funzione compensativo-risarcitoria dell’art. 2043 cod. civ. Il concorrente pretermesso che chieda il ristoro per equivalente deve fornire la rigorosa prova del danno subito, sia nell’an sia nel quantum, trovando piena applicazione il principio dispositivo non temperato, in materia risarcitoria, dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Non può attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici, dovendo gli indizi presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2727 cod. civ. In tema di qualificazione SOA, i lavori computabili sono solo quelli eseguiti regolarmente e con buon esito, muniti di relativa certificazione.
Il Fatto
Una società che gestisce il servizio idrico integrato ha indetto una procedura aperta, finanziata con fondi PNRR, per l’adeguamento di un impianto di depurazione. All’esito la commessa è stata aggiudicata a un R.T.I.. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Piemonte; dopo la stipula del contratto, il Tribunale ha dapprima accolto in parte il gravame e poi, con sentenza definitiva, ha condannato la stazione appaltante e il R.T.I. aggiudicatario al risarcimento, riconoscendo il lucro cessante e rinviando alla quantificazione secondo l’art. 34, comma 4, c.p.a.
Sono stati proposti due appelli: uno dalla stazione appaltante e uno dal R.T.I. aggiudicatario, cui ha resistito la seconda classificata proponendo appello incidentale sulle voci risarcitorie e sul danno curricolare. I giudizi, riuniti per connessione, giungono alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal capo risarcitorio, rilevando che, per effetto del finanziamento PNRR, il contratto stipulato non può essere caducato e il ristoro può avvenire solo per equivalente, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.a. Richiamato l’art. 124, comma 1, c.p.a., secondo cui il giudice dispone il risarcimento del danno « subito e provato », ne deduce la piena operatività del principio dispositivo.
Nel merito, la Corte rileva che dall’offerta economica non emergevano né i costi né l’utile ricavabile. Il prospetto prodotto, non sottoscritto e privo di data certa, si limita a riportare meri dati esposti dall’operatore, per di più corrispondenti a un utile superiore al 23% del prezzo offerto, ritenuto poco verosimile. Neppure i preventivi valgono allo scopo: taluni non sottoscritti, uno non datato, altri successivi all’aggiudicazione, dovendo sussistere una correlazione necessaria tra offerta e costi. Inutile il richiamo alle presunzioni, non potendosi valorizzare dati ipotetici.
Quanto al danno curricolare, la Corte esclude che gli elementi addotti bastino. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, dell’allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 21 del medesimo allegato, computabili sono solo i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito e certificati: mancando la certificazione di un contratto, l’importo non è utile al raggiungimento delle soglie. L’appello incidentale va respinto.
Il secondo appello è accolto sul rilievo che il ricorso di primo grado non conteneva alcuna domanda risarcitoria verso il R.T.I. aggiudicatario. Il regime di solidarietà passiva opera sul piano sostanziale, ma richiede pur sempre un’apposita domanda, restando impregiudicati i rapporti interni. Ne segue l’annullamento della condanna risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2967 c.c. – Effetto dell'impedimento della decadenza