Indebito uso di carte clonate: esclusa la frode informatica (Cass. pen. Sez. II n. 32132 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 493-ter cod. pen., e non la frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen., la condotta di chi, ottenuti i dati di una carta di pagamento senza realizzare frodi informatiche, li utilizzi indebitamente per effettuare pagamenti o prelievi. La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendosi valutare l’entità dell’offesa con giudizio complesso e congiunto. La pena base ampiamente inferiore alla media edittale non richiede motivazione specifica e dettagliata sul trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata al ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., in forma continuata, con riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale. La vicenda riguardava ripetuti pagamenti di soggiorni alberghieri e di merce acquistata on line mediante due carte prepagate i cui dati erano stati clonati, di cui gli intestatari si erano dichiarati utilizzatori esclusivi e non smarriti.

Avverso la pronuncia territoriale il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con cui censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la mancata riqualificazione dei fatti nella frode informatica e la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli aumenti operati a titolo di continuazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando in via prioritaria la questione di qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell’art. 640-ter cod. pen., avendo il ricorrente fatto accesso ai sistemi informatici mediante due carte clonate.

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito. La fattispecie concreta delineata in sentenza è quella del possesso e successivo utilizzo indebito dei dati di due carte intestate a terze persone, e non quella di ingresso in un sistema informatico con manipolazione dello stesso. Manca, dunque, il nucleo della frode informatica.

Il principio è espresso in termini generali: integra il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen., e non quello di art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti — senza realizzare frodi informatiche — i dati relativi a una carta di debito o di credito, li utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro. A sostegno sono richiamati Sez. II n. 50395 del 30/10/2019 e Sez. VI n. 1333 del 04/11/2015, dep. 2016.

Manifestamente infondati sono stati giudicati anche i motivi sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa, richiamando Sez. Un. n. 18891 del 27/01/2022. Ha però rilevato che il collegio territoriale non aveva escluso l’istituto per abitualità di comportamento, bensì con riferimento all’entità dell’offesa, oggetto di valutazione complessa e congiunta ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., come chiarito da Sez. Un. n. 13681 del 25/02/2016, dep. 06/04/2016.

La Corte ha quindi ritenuto immune da vizi logici la valutazione che valorizza sia le modalità della condotta, significative dell’intensità del dolo, sia il carattere non minimale del danno cagionato, in ragione del valore non irrisorio delle singole transazioni. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base è stata ritenuta ampiamente inferiore alla media edittale, con aumenti per i reati satellite particolarmente modesti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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