Atti univoci di esecuzione integranti il tentato furto in abitazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 15128 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati e per il contesto nel quale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente. Sono tali anche gli atti classificabili come preparatori ma tipici, poiché corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa, e che facciano fondatamente ritenere che l’agente abbia iniziato ad attuare il piano criminoso. L’art. 56 cod. pen. configura il tentativo come autonoma fattispecie incriminatrice che anticipa la soglia di tutela penale. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione non prospettata nei motivi di appello, in forza del combinato disposto degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di tentato furto in abitazione. Il ricorrente, tramite la difesa, ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione. In particolare, è stata contestata l’equivocità dell’unico dato fattuale, consistito nello scavalco del muro di recinzione, e l’assenza di prova sulla natura di privata dimora della villa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettando la censura relativa alla presunta mancanza di univocità degli atti. Gli atti posti in essere devono essere idonei a porre in pericolo il bene giuridico tutelato e univocamente diretti alla commissione di uno specifico delitto, secondo un giudizio prognostico effettuato ex ante e in concreto. La Corte ha richiamato i criteri per cui sono diretti in modo non equivoco gli atti che, per la loro struttura ontologica e il contesto, rivelino il fine perseguito.

Nel caso di specie, l’imputato, in compagnia di un complice, aveva scavalcato il muro di cinta di una villa ed era stato sorpreso dalle forze dell’ordine nel giardino, nascosto dietro una siepe. La Corte ha ritenuto che le circostanze di tempo e luogo e le modalità dell’azione, in assenza di spiegazioni alternative, dimostrassero l’univoca direzione della condotta alla realizzazione di un furto, non portato a compimento solo per l’intervento della polizia.

La Corte ha, inoltre, dichiarato indeducibile la censura relativa alla sussistenza del presupposto della privata dimora. Il giudice di legittimità ha ribadito che i poteri di cognizione sono delimitati dai motivi di ricorso, i quali devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancata proposizione di una questione in appello ne impedisce la deducibilità in cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3.

La Corte ha rilevato che l’atto di appello non conteneva alcun motivo specifico sulla natura di privata dimora, essendosi limitato a contestazioni generiche, irrilevanti rispetto all’accertamento del concreto svolgimento di manifestazioni di vita privata. La genericità della prospettazione rende inammissibile il motivo di ricorso, nonché la censura proposta solo successivamente in termini specifici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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