Inammissibile il ricorso se non integrato il contraddittorio col litisconsorte (Cass. civ. Sez. V n. 32148 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario proposto dalla società o da uno dei soci riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, con conseguente litisconsorzio necessario. La mancata ottemperanza, anche parziale, all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Corte di cassazione nei confronti del litisconsorte pretermesso determina l’inammissibilità del ricorso. Tale inammissibilità non va confusa con l’improcedibilità ex art. 371-bis cod. proc. civ., che concerne il difetto del successivo deposito dell’atto di integrazione debitamente notificato.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice e due soci impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, previa riunione, aveva rigettato i separati appelli della società e dei soci avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva confermato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno di imposta 2006, aveva accertato in capo all’ente maggiori ricavi non dichiarati, per aver occultato parte del prezzo di vendita di alcuni immobili.
Nel corso del giudizio di legittimità una socia depositava istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, avendo aderito alla definizione agevolata e pagato la prima rata. Con ordinanza interlocutoria n. 4695 del 2024 la Corte rilevava che il giudizio di appello si era svolto anche nel contraddittorio di una terza socia, litisconsorte necessaria, e ordinava l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, rinviando a nuovo ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la posizione della socia che ha aderito alla definizione agevolata. Richiamando l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, e il precedente Cass. n. 24083 del 2018, osserva che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi o della prima rata; la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Nel caso concreto il pagamento della prima rata è confermato anche dalla controricorrente. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto quanto a quella ricorrente, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Il giudizio prosegue nei confronti della società e dell’altro socio. Qui si colloca il principio centrale. Le parti hanno omesso di depositare l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis cod. proc. civ., che impone il deposito in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (richiamati Cass. n. 20443 del 2018 e Cass. n. 1930 del 2017).
Ma la Corte rileva un profilo ancora più radicale: le parti non hanno nemmeno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Di fronte a questa ipotesi, la Cassazione distingue nettamente due piani. L’inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione determina l’inammissibilità del ricorso (richiamate Cass. n. 24834 del 2022, Cass. n. 9097 del 2019 e Cass. n. 1930 del 2017). L’improcedibilità ex art. 371-bis cod. proc. civ. riguarda, invece, il difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione debitamente notificato.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile quanto alle altre parti, con spese compensate. Quanto alla socia che ha definito la lite, la Corte esclude i presupposti per il doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 1420 del 2022).
Nota della Redazione
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