Nullo l’accertamento al socio per rinvio al solo avviso societario (Cass. civ. Sez. V n. 12537 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e dei soci, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio è soddisfatto mediante rinvio per relationem all’avviso riguardante i maggiori redditi della società solo a condizione che il socio sia posto in grado di conoscere la pretesa. La presunzione di conoscenza fondata sull’art. 2476 cod. civ. non opera quando, tra l’anno d’imposta e la notifica, il socio sia cessato dalla compagine sociale, né quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese e la notifica dell’atto societario sia stata eseguita al liquidatore con il rito degli irreperibili presso la sede ormai cessata. In tali casi l’avviso notificato al socio, che rinvia per relationem senza allegare la documentazione o riprodurre i contenuti essenziali, è nullo per lesione del diritto di difesa, non potendo il difetto essere rimediato con i poteri di consultazione non più spettanti al cessato socio.

Il Fatto

Il contribuente, socio di una s.r.l. in liquidazione con una quota del 45 per cento, riceveva tre avvisi di accertamento a fini Irpef per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015. L’Amministrazione finanziaria gli attribuiva pro quota i maggiori redditi accertati nei confronti della società, in ragione della ristretta base sociale.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava gli atti. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello erariale, ritenendo validamente notificati gli avvisi alla società cancellata e congruamente motivati quelli al socio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla notifica degli atti e sulla motivazione per relationem, e li ritiene fondati. Il secondo motivo, che censurava la sentenza come affetta da motivazione apparente, è rigettato alla luce delle coordinate di Cass. Sez. U. n. 8053/2014: il vizio sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o si riduca a mera parvenza, mentre nel caso di specie la ratio decidendi è pienamente evincibile.

Sul primo e terzo motivo la Corte ricorda che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, è disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Ne deriva che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, mentre i soci sono privi di legittimazione, essendo gli effetti dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. posticipati anche ai fini dell’efficacia degli atti di contenzioso, secondo il consolidato orientamento di Cass. n. 36892/2022 e Cass. n. 18310/2023.

Quanto alla motivazione degli atti notificati ai soci, la Corte richiama Cass. n. 21126/2020: il rinvio per relationem all’avviso riguardante la società è ammissibile perché il socio, ex art. 2476 cod. civ., può consultare la documentazione sociale e prendere visione dell’accertamento presupposto. Tuttavia, precisa il Collegio richiamando Cass. n. 4239/2022 e Cass. n. 16968/2024, tale presunzione di conoscenza viene meno quando, tra l’anno d’imposta accertato e la notifica alla società, il socio sia receduto dalla compagine.

Nel caso di specie la notifica alla sola società non rende l’atto opponibile al socio, che può contestare anche la base imponibile determinata dall’Agenzia senza essere vincolato dall’eventuale definitività dell’atto societario. Il socio deve ricevere un atto che contenga gli elementi della ricostruzione dell’an e del quantum della pretesa; il mero rinvio per relationem o l’incompletezza della documentazione non possono essere rimediati con i poteri dell’art. 2476 cod. civ., non più spettanti al cessato socio. La presunzione di conoscenza non può quindi operare dopo la cessazione della società, tanto più quando la notifica al liquidatore sia avvenuta con il rito degli irreperibili presso la sede ormai cessata, anziché nel domicilio del medesimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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