Tassa automobilistica e leasing: responsabilità esclusiva dell’utilizzatore dal 2009 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6342 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione finanziaria, la disciplina applicabile ratione temporis ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016 individua nell’utilizzatore del veicolo l’unico soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. La responsabilità solidale del concedente, prevista dalla normativa antecedente, non opera per tale periodo, essendo stata esclusa dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, rimasta efficace e applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 10, d.l. n. 113/2016, che ne ha disposto l’abrogazione solo pro futuro.
Il Fatto
La società ricorrente, concedente in locazione finanziaria di autoveicoli, impugnava le cartelle di pagamento emesse per la tassa automobilistica relativa all’anno 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i veicoli oggetto di perdita di possesso e rigettato il ricorso per il resto, ritenendo sussistente la responsabilità solidale della società di leasing con gli utilizzatori. La Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione, affermando l’inequivocabile interpretazione letterale dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 953/1982 nel senso della solidarietà tra concedente e utilizzatore. La società ricorreva per cassazione deducendo, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 7, legge n. 99/2009, come interpretato dall’art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo a questione controversa oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendolo fondato. La responsabilità solidale del concedente e dell’utilizzatore, prevista per il periodo antecedente, è stata superata dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, che ha individuato nell’utilizzatore l’unico soggetto passivo per i rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2015.
L’entrata in vigore dell’art. 10, d.l. n. 113/2016, che ha reintrodotto la regola della solidarietà, non determina effetti retroattivi, non essendo idoneo a inibire, per il periodo anteriore, l’applicazione della norma di interpretazione autentica. Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e nella sentenza n. 33 del 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113/2016, chiarendo che per il periodo considerato l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa.
Nel caso di specie, essendo l’annualità d’imposizione (2011) compresa nell’intervallo tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore risulta applicabile. Il giudice d’appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto la sussistenza di una responsabilità solidale del concedente. La fondatezza del secondo motivo rende assorbito il primo, relativo alla legittimazione attiva.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società, annullando le cartelle di pagamento. Le spese dei giudizi di merito sono compensate per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nel corso del procedimento; le spese di legittimità seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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