Ottemperanza al giudicato sui criteri (Cons. Stato n. 4283 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo delimita il principio conformativo del giudicato e verifica se gli atti sopravvenuti si pongano in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza, ne eludano il principio informatore o ne rendano impossibile la realizzazione. È pertanto nullo il provvedimento con cui l’amministrazione quantifichi il risarcimento del danno fondato sull’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. utilizzando criteri da essa autonomamente individuati, in luogo di quelli fissati dal giudice della cognizione. La nullità consegue all’art. 21-septies legge n. 241/1990 e all’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. e travolge anche gli atti del procedimento. Ove manchi l’accordo tra le parti sulla misura del danno, il giudice nomina un Commissario ad acta perché dia corretta esecuzione al giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Campania l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica, con liquidazione del danno da perdita di chance secondo i criteri fissati ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.. In appello il Cons. Stato n. 2143/2024 aveva riformato il solo capo relativo alla quota delle prestazioni, elevandola al 70%, confermando per il resto la sentenza di primo grado, compreso l’ordine di proporre alla società il pagamento entro novanta giorni.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la società propose ricorso per ottemperanza. In pendenza del giudizio la struttura sanitaria adottò una delibera con cui, sulla base dei lavori di un gruppo interno, quantificò il risarcimento in una somma capitale, oltre interessi e rivalutazione. La società ne dedusse la nullità per violazione del giudicato sotto plurimi profili, chiedendo la nomina di un commissario, e contestò il calcolo dei costi, dei ricavi e degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del giudicato, ricordando che la sentenza ottemperanda aveva confermato il criterio che imponeva di analizzare la struttura dei costi della ricorrente nell’erogazione delle prestazioni, in contraddittorio con l’operatore economico. Su questi punti si concentra la verifica del principio conformativo.
La Corte rileva che l’amministrazione ha frainteso la pronuncia di condanna, ritenendo di poter quantificare il risarcimento su dati autonomamente individuati. In particolare, ha desunto il costo per prestazione da un distinto contenzioso instaurato ex art. 2041 cod. civ. da altro operatore e definito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4067/2018. Tale parametro si pone in contrasto con il dictum che imponeva di stimare i costi effettivamente sopportati dalla società danneggiata, non quelli di strutture diverse.
Quanto al contraddittorio, il giudicato aveva previsto un’interlocuzione tra le parti prima dell’adozione del provvedimento definitivo, necessaria per acquisire i dati fattuali del computo. La Corte accerta che tale confronto non vi è stato e che il provvedimento nulla dice sulle ragioni per cui la perizia di parte fu ritenuta inattendibile; le giustificazioni sono comparse solo nella memoria difensiva, con argomenti desunti da un giudizio estraneo.
Il Collegio ammette i depositi tardivi di entrambe le parti, trattandosi di atti indispensabili, e ritiene fondati i motivi aggiunti. Dichiara quindi la nullità della delibera e degli atti del procedimento per violazione del giudicato e respinge l’eccezione di improcedibilità, poiché il provvedimento non ha dato corretta esecuzione al giudicato.
Accolto il ricorso, la Corte nomina Commissario ad acta il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, con facoltà di delega, assegnando sessanta giorni per determinare l’importo dovuto, comprensivo di interessi e rivalutazione, previa detrazione delle somme già corrisposte. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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