Estinzione anticipata prestito: rimborso costi up-front con criterio costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 1433 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti sottoscritti anteriormente alla novella del 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata comprende non soltanto le componenti recurring, ma anche quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica secondo il pro rata temporis.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un montante lordo di € 29.400,00, da restituire in 120 rate mensili. Nel settembre 2021, in corrispondenza della rata n. 48, estingueva anticipatamente il finanziamento.
Esperito senza esito un reclamo, chiedeva il rimborso di € 705,60 a titolo di costi non maturati, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale. L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare la sospensione del ricorso, per una questione interpretativa pendente davanti alla CGUE, e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dell’intermediario del credito; sosteneva inoltre la non rimborsabilità dei costi up-front e invocava il proprio legittimo affidamento sull’osservanza della normativa applicabile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama quindi la sentenza della Corte di giustizia UE, Prima Sezione, 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva viene respinta, in linea con il Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 e con il Collegio di Bologna n. 3676 del 04.04.2017. Sul piano intertemporale, il Collegio ricostruisce la successione normativa: la sostituzione dell’art. 125-sexies a opera del decreto-legge n. 73 del 2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni transitorie con la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e la loro sostituzione per effetto dell’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023. Poiché il contratto era stato stipulato prima della entrata in vigore della legge di conversione, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies, come interpretato dal Collegio di Coordinamento n. 26525 del 2019, con il solo limite delle imposte, che «non sono comunque soggette a riduzione».
Quanto ai criteri, il Collegio richiama la regola dell’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c. e il criterio preferibile del costo ammortizzato per le voci up-front. Dopo le decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del marzo 2020, il Collegio ha mutato il proprio orientamento per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, estendendo la riduzione equitativa anche al compenso per l’intermediazione creditizia e ammettendo clausole che deroghino al pro rata temporis per i costi recurring.
Applicando tali criteri, il Collegio liquida € 465,84, di cui € 465,84 per le commissioni di attivazione e nulla per le commissioni di gestione, già integralmente ristorate. La qualificazione delle voci segue la decisione n. 15914 del 15.09.2020 dello stesso Collegio. La domanda del ricorrente, che invocava la proporzione lineare anche per l’up-front, è quindi accolta solo in parte. Rigettata la richiesta delle spese di assistenza professionale, in forza del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025; riconosciuti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.
Nota della Redazione
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