Sequestro di dati informatici tra provvedimenti connessi e termini di riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 36831 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio che si limiti a precisare il contenuto di un precedente provvedimento ablativo dei dispositivi informatici non ha autonomia rispetto a quest’ultimo: i dati sono già stati appresi perché incorporati nel supporto, e la mancata formazione di una copia forense non incide sull’avvenuta apprensione. Le questioni sulla legittimità dell’ablazione, inclusi i profili di proporzionalità e adeguatezza, non possono essere dedotte con il riesame del secondo decreto, perché tardive rispetto al termine dell’art. 324 cod. proc. pen. riferito al primo. In tema di dati informatici, la proporzionalità non impone che il decreto indichi il termine esatto di durata né prefissi tempi inderogabili di estrapolazione, potendo il titolare contestare l’eccessiva durata con istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2026, relativo a reati di associazione a delinquere, traffico di influenze illecite e corruzione. Il vincolo riguardava i dati informatici estrapolati dai dispositivi, con esclusione delle comunicazioni intercorse con un parlamentare.

Il ricorrente ha dedotto l’apparenza di motivazione, perché il provvedimento richiamava un precedente decreto del 3 novembre 2025 di contenuto eterogeneo, e la violazione del principio di proporzionalità, per mancata indicazione dei criteri selettivi e del periodo di estrapolazione, con conseguente natura meramente esplorativa del sequestro. Con memoria ha ribadito l’attualità dell’interesse, nonostante l’intervenuta sentenza di patteggiamento, lamentando il rigetto dell’istanza di restituzione delle copie forensi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso inammissibile. Il primo passaggio è processuale: il decreto impugnato è richiamato per incorporazione nel provvedimento del 19 marzo 2026 e la sua lettura è consentita perché il ricorrente ha dedotto errores in procedendo, secondo il principio di Sez. U n. 42792 del 31/10/2001. Dal testo emerge che il primo decreto aveva attinto i dispositivi e, con essi, i dati che ne costituiscono il contenuto.

I giudici di legittimità rilevano che il secondo provvedimento, pur qualificato come sequestro, non ha autonomia rispetto al precedente, limitandosi a precisarne il contenuto. La mancata formazione della copia forense non significa che i dati non fossero già stati appresi, restando incorporati nel supporto. Ne deriva che le censure sulla proporzionalità e adeguatezza dell’ablazione dovevano essere proposte avverso il primo decreto, nel termine dell’art. 324 cod. proc. pen., ormai decorso: il riesame del secondo è tardivo.

Quanto all’istanza di restituzione delle copie forensi, respinta dal Giudice per le indagini preliminari, la Corte precisa che essa costituisce presupposto per una autonoma impugnazione e non può rianimare l’interesse nel giudizio di legittimità. Il Collegio sottolinea inoltre che nel decreto del 3 novembre 2025 erano individuate le esigenze probatorie e definita una tempistica, dal febbraio 2024 fino all’esecuzione del sequestro, nell’impossibilità di indicare parole chiave per le modalità comunicative criptiche degli indagati.

Il principio di diritto è ribadito con richiamo a Sez. VI n. 543 del 03/12/2025: la proporzionalità non impone che il decreto dispositivo indichi il termine esatto di durata né prefissi tempi inderogabili di estrapolazione, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, con il rischio di penalizzare l’accertamento dei reati. Il titolare dei beni può contestare l’eccessiva durata mediante istanza ex art. 262 cod. proc. pen. e impugnare il rigetto. La giurisprudenza più recente (Sez. VI n. 15409 del 10/02/2026) esclude criteri rigidi predeterminati, richiedendo modalità di selezione mirata e non eccedente.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali. La Corte esclude la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, perché la motivazione del Tribunale, che non aveva rilevato l’inammissibilità genetica, ha condizionato l’impostazione del ricorso: ricorre l’assenza di colpa, secondo Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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