Inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato individuato nel provvedimento (TAR Valle d’Aosta n. 2 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di annullamento, l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. impone la notificazione del ricorso, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso. Il controinteressato in senso formale è il soggetto puntualmente indicato nel provvedimento gravato; la sua mancata notificazione determina l’inammissibilità del gravame. È controinteressato in senso sostanziale il titolare di una situazione giuridica soggettiva che lo legittima a contrastare l’annullamento richiesto. Il titolo edilizio che incide sulle facoltà dominicali del condominio, imponendo un peso o aggravando una servitù ex art. 1051 c.c., concentra in capo allo stesso un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo nel Comune di La Salle, aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo. Su denuncia-esposto di un condominio, che contestava l’assenza di un diritto di servitù in favore dei fondi interessati dall’intervento, l’amministrazione comunale ha disposto la revoca in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ritenendo il titolo rilasciato sulla base di documenti o affermazioni inesatte, e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Valle d’Aosta. Si sono costituiti il Comune e il Condominio, entrambi eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Condominio, qualificato come controinteressato. Nelle more, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente l’eccezione preliminare e richiama il disposto dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone la notificazione del ricorso, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato entro il termine di legge decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
Il Tribunale verifica la posizione del Condominio sotto un duplice profilo. Esso è controinteressato in senso sostanziale, in quanto titolare di un interesse giuridicamente rilevante e attuale alla conservazione del provvedimento impugnato, contrario al suo annullamento. È altresì controinteressato in senso formale, perché puntualmente individuato nel provvedimento gravato.
Il Collegio respinge l’argomentazione della ricorrente, secondo cui il Condominio non sarebbe controinteressato sostanziale. Il titolo edilizio oggetto di annullamento incide direttamente sulle facoltà dominicali del condominio, risultando astrattamente idoneo a imporgli un peso, sotto forma di nuova servitù o di aggravamento di una precedente, ai sensi dell’art. 1051 c.c. Tale attitudine concentra in capo al condominio un interesse qualificato, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10341.
L’omessa notificazione del ricorso al controinteressato in senso formale comporta, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., l’inammissibilità del gravame, come affermato da Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5420. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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