La notifica della sentenza alla parte senza menzione del procuratore non fa decorrere il termine breve (Cass. civ. Sez. 3 n. 80 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario; essa va pertanto eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata, del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio. In tale evenienza, ove sia rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., l’impugnazione deve ritenersi tempestiva.
Il Fatto
Un automobilista conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace una Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo, una strada provinciale, finendo con la parte anteriore del veicolo in una buca ricolma d’acqua posta sulla corsia di marcia. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava l’ente al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
La Provincia proponeva appello, deducendo plurimi motivi. Il Tribunale, tuttavia, dichiarava la tardività dell’appello, sul presupposto che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita presso la sede dell’ente, avesse fatto decorrere il termine breve per impugnare. Avverso tale decisione, la Provincia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 325 cod. proc. civ. per non aver il giudice di appello considerato che la notifica era stata eseguita nei confronti della parte personalmente, senza la menzione del difensore costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 20866 del 2020, che ha composto il precedente contrasto giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle sentenze notificate.
Il principio si fonda sulla necessità che la notifica della sentenza, per essere idonea a far decorrere il termine breve, sia in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario. Essa deve essere eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La sola notifica eseguita presso la sede dell’ente, ancorché coincidente con il domicilio eletto e con la sede dell’avvocatura interna, non è sufficiente quando manchi la chiara indicazione del procuratore costituito quale destinatario.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata notificata alla Provincia «in persona del Presidente p.t.» presso la sede dell’ente, senza alcuna menzione del difensore costituito. Tale notifica, essendo stata eseguita nei confronti della parte personalmente e non del suo procuratore, non ha determinato l’inizio del decorso del termine breve di impugnazione.
Di conseguenza, l’appello proposto dall’ente, ancorché successivo al trentesimo giorno dalla notifica, non poteva essere dichiarato tardivo, operando nella specie il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che risultava rispettato. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale perché, ritenuto tempestivo l’appello, ne proceda all’esame nel merito.
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Nota della Redazione
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