Spese per convegni in località turistiche: qualificazione come spese di rappresentanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 11343 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti: le prime sono sostenute per accrescere il prestigio dell’impresa senza dar luogo ad un’aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta; le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e dei servizi commercializzati. Le spese per l’organizzazione di convegni in località turistiche, destinate a medici e farmacisti, qualora l’attività promozionale si traduca in un soggiorno o viaggio turistico, sono preminenti in termini obiettivi alla finalità di accrescere il prestigio dell’impresa e pertanto sono riconducibili alle spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986. Il decreto ministeriale 19 novembre 2008, emanato in attuazione di una specifica disposizione di legge, ha natura normativa e non viola il principio di legalità di cui agli artt. 23 e 97 Cost.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore farmaceutico, impugnava due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato come spese di rappresentanza, deducibili solo nella misura dell’1,5%, i costi sostenuti per l’organizzazione di convegni svolti in rinomate località turistiche nazionali ed estere, destinati a medici e farmacisti, dichiarati come spese di pubblicità e integralmente dedotti come costi di produzione.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Parma, sia la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettavano il ricorso e l’appello della società. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso infondati, affrontando congiuntamente le censure. Il primo e il secondo motivo contestavano la natura non normativa del d.m. 19 novembre 2008, deducendo la violazione dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e dell’art. 23 Cost. Sul punto, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023, secondo cui il principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa risulta violato solo qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito. Nel caso di specie, l’art. 108, comma 2, TUIR demanda al Ministro dell’economia il compito di definire i requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza, sicché il decreto ministeriale, avente contenuto normativo, trova fondamento in una specifica disposizione di legge che ne disciplina le linee generali.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va individuato negli obiettivi perseguiti dall’imprenditore, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità. In particolare, con riguardo alle imprese farmaceutiche, sono deducibili esclusivamente i costi per prestazioni a favore dei medici purché di valore trascurabile o coerente con la prassi corrente, nonché le spese per convegni scientifici di breve durata con partecipazione ristretta di specialisti.
La Corte ha quindi precisato che tale conclusione vale a maggior ragione quando la concreta attività promozionale si traduca in un soggiorno o viaggio turistico: in tale evenienza è del tutto preminente, in termini obiettivi, la finalità di accrescere il prestigio dell’impresa. L’art. 1, lett. a) del d.m. 19 novembre 2008, che colloca tra le spese di rappresentanza quelle per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate attività promozionali, costituisce pertanto una precisazione normativa coerente con i principi giurisprudenziali.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha correttamente valutato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la riconducibilità delle spese alla categoria delle spese di rappresentanza, in ragione della tipologia dei beni promossi, dei destinatari dell’iniziativa e della natura della prestazione fornita, consistente in soggiorni turistici. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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