Usucapione: la successione nel possesso deve essere provata titolo per titolo (Cass. civ. Sez. 2 n. 22238 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La semplice consapevolezza, in capo a chi invoca l’usucapione, della possibilità che altri sia il proprietario del bene non esclude la sussistenza di un possesso utile; occorre invece che il possessore, per il modo in cui tale conoscenza è rivelata o per i fatti in cui è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. L’animus possidendi, infatti, non consiste nella convinzione di essere titolari del diritto, ma nell’intenzione di comportarsi come tali, esercitando le facoltà corrispondenti. Ai fini dell’accessione nel possesso ex art. 1146, comma secondo, c.c., il trasferimento del possesso dal dante causa al successore a titolo particolare deve essere giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà o di altro diritto reale sul bene, o comunque in grado di giustificare la traditio; la proposizione dell’appello su un solo presupposto dell’usucapione riapre la cognizione sull’intera questione, escludendo la formazione di un giudicato interno sul solo elemento non impugnato.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta dall’originario attore volta ad ottenere l’accertamento della proprietà di una striscia di terreno, confinante con il proprio fondo, sulla quale i vicini avevano realizzato opere. I convenuti avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisto per usucapione dell’area. Il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale, ma la Corte d’appello, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari degli immobili, aveva accertato l’intervenuta usucapione a favore di questi ultimi, ritenendo la sussistenza del corpus possessionis coperta da giudicato e desumendo l’animus possidendi dalle opere realizzate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il proprietario del fondo confinante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 1141 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Sotto il primo profilo, la censura è stata dichiarata inammissibile, in quanto volta a una surrettizia rivalutazione di risultanze di fatto, riservate al giudice di merito. Sotto il secondo profilo, il motivo è stato ritenuto infondato: la clausola del negozio di regolamento dei confini che escludeva effetti traslativi non valeva a qualificare la cooperativa come mera detentrice, non essendo dirimente in assenza di prova dell’esatta collocazione del confine. La Suprema Corte ha inoltre enunciato il principio per cui la consapevolezza dell’altrui diritto non esclude il possesso ad usucapionem, richiamando il precedente di Cass. n. 7757/2011 e Cass. n. 13153/2021.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 1158 c.c., è stato respinto, ma ha richiesto una correzione della motivazione. La Corte ha chiarito che il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto: l’appello che investe un solo elemento di tale statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, come affermato da Cass. n. 32563/2024 e Cass. n. 30728/2022. Tuttavia, la sentenza impugnata resta valida nella parte in cui ha desunto il corpus possessionis dalla realizzazione di opere, trattandosi di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. I giudici d’appello avevano accertato l’usucapione a favore di tutti i comproprietari delle villette senza verificare le modalità con cui ciascuno di essi era succeduto nel possesso dell’originaria cooperativa. La Corte ha ricordato che, per l’operatività dell’art. 1146, comma secondo, c.c., è necessaria l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto o comunque atto a giustificare la traditio del bene, come ribadito da Cass. n. 8579/2023, Cass. n. 8596/2022 e Cass. n. 19724/2016. L’assenza di tale accertamento ha determinato la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1141 c.c. – Mutamento della detenzione in possesso
- Art. 1146 c.c. – Successione nel possesso. Accessione del possesso
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari