Preavviso di segnalazione nei SIC e perfezionamento per compiuta giacenza della raccomandata (ABF Collegio di Bologna n. 22 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., sicché l’intermediario deve dimostrare non la semplice spedizione, ma l’effettiva ricezione della comunicazione da parte dell’interessato. A tal fine è idonea la prova del perfezionamento della notifica della raccomandata A/R per compiuta giacenza, all’indirizzo comunicato dal cliente in sede contrattuale e non modificato. Il termine minimo di quindici giorni tra preavviso e accessibilità dei dati ai partecipanti decorre dalla spedizione e l’obbligo sussiste per le segnalazioni riguardanti persone fisiche. L’onere probatorio del presupposto formale della segnalazione grava sull’intermediario segnalante.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un prestito personale con rate impagate, contesta l’iscrizione in CRIF e CTC deducendo il difetto del presupposto formale: nessun preavviso ricevuto, condizioni generali e informativa privacy aggiornata mai sottoscritte, impossibilità di verificare la corrispondenza tra l’indirizzo delle raccomandate e quello indicato per le comunicazioni. Lamenta inoltre il mancato rispetto del termine di quindici giorni. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno all’immagine per euro 5.000,00.

L’intermediario eccepisce che i ritardi sono emersi dal febbraio 2025 in CTC e dal giugno 2025 in CRIF, che il primo preavviso è stato inviato l’11 novembre 2024 all’indirizzo contrattuale e che la notifica si è perfezionata il 31 dicembre 2024 per compiuta giacenza. La privacy risulta sottoscritta il 4 marzo 2024. Nelle repliche il ricorrente insiste: la tracciabilità prova la spedizione, non la ricezione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la funzione del preavviso: rendere edotto l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento e consentirgli di sanarlo prima dell’iscrizione nelle banche dati. Il termine è di almeno quindici giorni e l’obbligo opera per le segnalazioni di persone fisiche, consumatori o non consumatori. Richiama l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice deontologico, che collega l’accessibilità dei dati al decorso dei quindici giorni dalla spedizione.

Il punto decisivo è processuale. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, spetta all’intermediario provare che il cliente è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione della banca di segnalarlo. Il preavviso, però, è atto recettizio: occorre la prova della ricezione. Il Collegio richiama il provvedimento di interpretazione autentica del Garante per la Privacy del 26 ottobre 2017, che impone agli operatori di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta, ammettendo mezzi legalmente equivalenti alla raccomandata, come la posta elettronica certificata, e ritenendo validi i preavvisi divenuti noti all’interessato per successivi comportamenti significativi.

Su questa base il Collegio ritiene provato il presupposto formale. L’intermediario ha prodotto la documentazione delle raccomandate inviate dal novembre 2024 al luglio 2025 all’indirizzo comunicato in sede contrattuale, con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Non risultano variazioni di indirizzo comunicate alla banca. Il preavviso dell’11 novembre 2024, con notifica perfezionata il 31 dicembre 2024, precede ampiamente le segnalazioni del 12 febbraio 2025 in CTC e del 13 giugno 2025 in CRIF: il termine minimo è superato.

La censura sulla documentazione contrattuale è smentita dagli atti: l’intermediario ha allegato il contratto di finanziamento e il modulo SECCI con l’informativa privacy sottoscritta il 4 marzo 2024. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con assorbimento della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1334 c.c.

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