Azione ex art. 907 cod. civ. e onere di allegazione del titolo (Cass. civ. Sez. II n. 21798 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione volta a ottenere l’osservanza delle distanze legali dalle vedute, ai sensi dell’art. 907 cod. civ., la titolarità del diritto reale di veduta in capo all’attore costituisce condizione dell’azione e deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice, salvo che il convenuto ne abbia ammesso, in modo esplicito o implicito ma inequivoco, la sussistenza. Il diritto di proprietà dell’immobile fronteggiante il fondo altrui non attribuisce di per sé la servitù di veduta, che richiede un titolo specifico, negoziale o originario, come l’usucapione. Ne consegue che l’onere probatorio del titolo grava sull’attore e che, per rendere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., occorre una compiuta e specifica allegazione dei fatti costitutivi.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una controversia tra proprietari di immobili confinanti. L’attrice, proprietaria di un fondo, ha agito in giudizio assumendo che la vicina avesse realizzato nel 2002 un torrino scala in violazione delle distanze legali dalla finestra del proprio immobile, compromettendone il diritto di veduta. Ha quindi chiesto la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Enna ha accolto la domanda, ordinando l’arretramento del torrino fino al ripristino della distanza di tre metri, e ha rigettato la richiesta risarcitoria. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato integralmente la decisione, escludendo la fondatezza del motivo di impugnazione relativo alla insussistenza di un diritto di veduta tutelabile ex art. 907 cod. civ. La convenuta ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui l’attrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 907 e 2697 cod. civ. La Corte ribadisce che condizione dell’azione per ottenere l’osservanza delle distanze è la titolarità del diritto reale di veduta, che deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice, salvo ammissione inequivoca del convenuto.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato della stessa sezione (Sez. II n. 11287 del 2018, Sez. II n. 4192 del 2017, Sez. II n. 18030 del 2010) secondo cui il diritto di proprietà dell’immobile fronteggiante il fondo altrui non attribuisce, da solo e in assenza di titoli specifici, anche l’acquisto della servitù di veduta. Una situazione di mero fatto, concretatasi in aperture che consentono la inspectio e la prospectio nel fondo confinante a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 905 cod. civ., non è di per sé tutelabile in via petitoria.

La Corte rileva che la Corte d’Appello non ha applicato correttamente tale principio. Essa si è limitata a osservare che la convenuta nulla aveva contestato sulla liceità del diritto di veduta dell’attrice, senza verificare la sussistenza di un titolo legittimo di servitù, acquistato per negozio o per usucapione, il cui onere probatorio gravava sull’attrice.

I giudici di legittimità precisano che, per ritenere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., era necessaria una compiuta e specifica allegazione del titolo da parte dell’attrice. L’onere di contestazione del convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa a carico dell’attore: la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto dall’obbligo di contestazione circostanziata. Tale verifica non è stata svolta nella sentenza impugnata, nonostante lo specifico motivo di impugnazione e la specifica allegazione in primo grado.

La decisione, pertanto, non risulta conforme al principio di diritto che impone, in ipotesi di azione ex art. 907 cod. civ., la verifica della condizione dell’azione. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, perché riesamini la domanda verificando innanzitutto se l’attrice avesse acquistato, e a che titolo, il diritto di veduta.

Nota della Redazione

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