La mancata comparizione all’udienza cartolare impone la rinnovazione dell’impulso processuale, non la decisione immediata (Cass. civ. Sez. 2 n. 21691 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ., ove le parti non depositino le note scritte nel termine assegnato, la scadenza del termine è considerata data di udienza a tutti gli effetti e integra un’ipotesi di mancata comparizione all’udienza cartolare. Tale inerzia comune non consente al giudice di trattenere la causa in decisione e pronunciare immediatamente il merito, né di dichiarare l’estinzione del processo: egli deve invece assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero fissare udienza, essendo la scelta rimessa alla sua valutazione ma non essendo consentita l’omissione di entrambe. La declaratoria di estinzione presuppone una duplice diserzione, non essendo predicabile a fronte della sola prima mancata comparizione cartolare. È pertanto viziata la decisione di merito pronunciata nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del primo termine, senza il previo compimento di tale passaggio intermedio.

Il Fatto

Un avvocato, difesosi personalmente, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in suo favore a titolo di compenso per l’attività difensiva espletata nell’interesse di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’opponente, impugnando la liquidazione del compenso calcolato sulla base della tabella relativa alla volontaria giurisdizione, ne pretendeva la riliquidazione secondo i parametri dei procedimenti contenziosi, con un importo superiore.

L’adito Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo corretta l’applicazione della tabella della volontaria giurisdizione e la riduzione del compenso per la non complessità delle questioni. Il giudice definiva il giudizio con ordinanza emessa nei cinque giorni successivi all’udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, alla quale la causa era stata differita ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., senza che alcuna delle parti avesse depositato note scritte. Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, resistito dal Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disatteso preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del difensore. In tema di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, la legittimazione è esclusiva del difensore ove si contesti la sola entità delle somme liquidate; la legittimazione dell’interessato è riconosciuta solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio. Poiché nel caso di specie si discuteva del solo compenso dell’avvocato, l’eccezione è stata rigettata.

La Corte ha poi accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 127-ter cod. proc. civ. La norma, introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e vigente ratione temporis, configura una sequenza necessaria in due fasi: alla prima inerzia comune delle parti nel deposito delle note scritte, il giudice deve assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle stesse ovvero fissare udienza, restando rimessa alla sua valutazione la scelta tra le due alternative. L’inerzia comune integra, ai sensi del comma 5, un’ipotesi di mancata comparizione all’udienza cartolare, ma non consente né la decisione immediata nel merito, né la contestuale declaratoria di estinzione, che presuppone una duplice diserzione.

La decisione di merito pronunciata nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del primo termine, senza il previo compimento del passaggio intermedio, risulta pertanto viziata. La disciplina dell’art. 127-ter cod. proc. civ. esclude che il giudice possa sostituire alla rinnovazione dell’impulso processuale una definizione immediata della causa, dovendosi salvaguardare il contraddittorio e il diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato puntualmente le norme di cui lamentava la violazione né raffrontato il loro contenuto precettivo con le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato. Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato dichiarato assorbito.

La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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