Termine per lavoro di pubblica utilità essenziale per la sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 561 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 165 cod. pen., il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto. In mancanza, il termine deve essere fissato dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o dal giudice dell’esecuzione; ove non venga in tal modo fissato, esso coincide con la scadenza del periodo di esperimento di cui all’art. 163 cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. La verifica dell’avvenuta fissazione del termine costituisce necessario presupposto dell’accertamento dell’inadempimento e della conseguente revoca del beneficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza divenuta irrevocabile, subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il giudice aveva ritenuto determinante il rilievo che il condannato, pur essendo stata la sentenza a lui notificata, non si fosse attivato per adempiere l’obbligo.

Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la mancata notifica della sentenza in una lingua conosciuta; l’omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza; l’impossibilità di adempiere per essere stato l’interessato ristretto in carcere; la mancata fissazione del termine per l’adempimento della prestazione, che avrebbe dovuto essere stabilito con la sentenza impositiva dell’obbligo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso in relazione al secondo motivo. Ha premesso che l’art. 165, sesto comma, cod. pen. impone al giudice di stabilire nella sentenza il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Richiamando le Sezioni Unite n. 37503 del 2022, ha rammentato che il termine costituisce elemento essenziale dell’istituto e che, ove non fissato dal giudice della cognizione, deve essere stabilito dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione; in mancanza, coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato.

Il principio è stato esteso dalla giurisprudenza successiva, richiamata dal Collegio, agli obblighi di partecipazione ai percorsi di recupero di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen. La Corte ha ritenuto che la medesima regola valga per il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di obbligo accessorio alla sospensione che richiede la predeterminazione del termine di adempimento.

Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza di condanna non indicava alcun termine e il giudice dell’esecuzione non aveva compiuto la verifica preliminare sulla sua fissazione. La Corte ha precisato che, essendo la sentenza divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023, non era decorso il termine di esperimento quinquennale, rendendo necessaria la verifica omessa.

Il difetto motivazionale ha comportato l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo, perché proceda a nuovo giudizio verificando se il termine fosse stato fissato e, in caso negativo, applicando la regola suppletiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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