Confisca nel patteggiamento e obbligo di motivazione funditus sulla strumentalità (Cass. pen. Sez. 2 n. 857 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali rispetto alla consumazione dei reati, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile quando introduce il tema della illegalità della misura di sicurezza, estranea all’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La mancata motivazione sulla strumentalità determina l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, nell’applicare la pena patteggiata tra le parti per i reati di concorso in furto aggravato di autovettura e rapina aggravata in concorso, aveva disposto d’ufficio la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, compreso il telefono cellulare dell’imputato, ritenendolo bene usato per commettere i reati e quindi soggetto a confisca obbligatoria.

Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illegalità della confisca, disposta d’ufficio in carenza assoluta di motivazione specifica circa la strumentalità del bene rispetto ai reati consumati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 240 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto il motivo di ricorso ammissibile, richiamando le Sezioni Unite n. 21368 del 2019, poiché il ricorrente introduceva il tema della illegalità della misura di sicurezza, questione estranea all’accordo intervenuto tra le parti e quindi non coperta dal vincolo negoziale tipico del rito.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che la disposta confisca non era stata accompagnata da alcuna specifica motivazione capace di argomentare le ragioni dell’ablazione e della conseguente distruzione di un bene che, per struttura e funzione astratta, non è necessariamente funzionale alla commissione dei reati predatori contestati.

Richiamando il principio già affermato dalla Sez. 2, n. 13915 del 2022, la Corte ha ribadito che la sinteticità della motivazione tipica del patteggiamento non può estendersi all’applicazione della confisca: il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria dei beni ritenuti strumentali ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ritenuta specifica strumentalità del bene appreso. L’affermazione apodittica che il telefono cellulare fosse tra i beni usati per consumare i reati non rappresenta di per sé un’affermazione contrastante con il dettato normativo, ma la decisione deve comunque essere sostenuta da adeguata, profonda e congrua motivazione.

Il provvedimento impugnato, viceversa, risultava del tutto privo di motivazione sul punto, essendosi limitato ad affermare la strumentalità del bene senza alcuna argomentazione. La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca del telefono cellulare, con rinvio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione, perché argomenti funditus le ragioni della ritenuta strumentalità del bene rispetto ai fatti contestati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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