L’incremento del consenso elettorale non è di regola utilità nell’induzione indebita (Cass. pen. Sez. 6 n. 1618 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La induzione indebita a dare o promettere utilità, anche quando attuata prospettando all’interlocutore l’esercizio di un potere o di una facoltà legittimi, richiede che l’agente pubblico faccia un uso distorto della propria qualità o dei propri poteri, strumentale a ottenere dal privato una prestazione. Tale prestazione non può consistere in quella cui il privato sarebbe comunque tenuto per effetto del corretto esercizio del potere pubblico, dovendo essere causalmente ricollegabile alla qualità o ai poteri dell’agente. L’utilità avuta di mira deve avere una dimensione concreta e costituire conseguenza diretta della prestazione, non essendo sufficiente un generico miglioramento relazionale o professionale. L’incremento del consenso elettorale, in quanto effetto soltanto potenziale e difficilmente verificabile, non integra l’utilità richiesta, salvo che costituisca conseguenza immediata e altamente probabile della prestazione. Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche in procedure informali o atipiche, purché sussistano criteri selettivi conoscibili.

Il Fatto

Un dirigente comunale, già responsabile del settore urbanistica, era indagato per turbata libertà degli incanti e per tentata induzione indebita. Secondo l’accusa, in occasione di una procedura per l’affidamento di un servizio, aveva agevolato una ditta preventivamente individuata. Quanto al secondo reato, gli si contestava di avere prospettato al rappresentante di un ente religioso, proprietario di un impianto sportivo abusivo, l’alternativa tra la sanatoria dell’immobile, con la promessa di una valutazione benevola, e l’emissione dell’ordine di demolizione, al fine di indurlo a vendere il bene al Comune a prezzo vantaggioso. L’ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale di Napoli, che aveva ravvisato la gravità indiziaria per entrambi i delitti. L’indagato aveva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che il ricorrente non aveva contestato la mancata indicazione di criteri selettivi, elemento dirimente per escludere la configurabilità della gara. Ha quindi accolto il secondo motivo, annullando senza rinvio l’ordinanza per il reato di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen..

I giudici hanno ricordato che l’induzione può realizzarsi anche prospettando l’esercizio di un potere legittimo, ma richiede sempre un uso distorto dei poteri, strumentale a ottenere una prestazione non dovuta per effetto del corretto esercizio di quegli stessi poteri. Nel caso di specie, la demolizione era un atto dovuto ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la vendita a prezzo vantaggioso avrebbe procurato un beneficio patrimoniale al Comune, non un indebito vantaggio personale per l’agente.

Quanto alla prospettata utilità consistente nell’ampliamento del consenso elettorale della sindaca, la Corte ha escluso che essa possa, di regola, integrare l’utilità richiesta dalla norma. Tale vantaggio, infatti, è un effetto soltanto potenziale, difficilmente verificabile e non costituisce conseguenza diretta della prestazione. Un’interpretazione contraria dilaterà la fattispecie fino a porla in tensione con i principi di tassatività e offensività, richiedendosi invece che il vantaggio sia concretamente individuabile e costituisca una conseguenza immediata e altamente probabile della condotta induttiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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